Cassazione Civile, Ordinanza n. 11248/2025 del 29/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da azioni originarie per denuncia di nuova opera relative a un ampliamento edilizio realizzato su un immobile sito in Ischia, ritenuto in violazione delle distanze legali verso i fondi confinanti. Dopo un lungo contenzioso di merito e un precedente giudizio di cassazione con rinvio, la Corte d’appello di Napoli ha confermato in sostanza l’arretramento della costruzione, ritenendo applicabili le distanze previste dal PRG e dalle NTA per la zona A1, considerate inderogabili e operanti nei rapporti tra privati, senza che potesse valere la servitù o deroga pattizia richiamata nell’atto di donazione. Gli eredi soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione articolando undici motivi: contestavano, tra l’altro, la validità della riassunzione per asserita inesistenza/notifica nulla, la mancata partecipazione di tutte le parti necessarie al giudizio di rinvio, la tempestività del deposito della copia autentica della sentenza rescindente, l’omesso esame della situazione materiale dei confini e dell’aderenza delle costruzioni, il giudicato interno formatosi su precedenti statuizioni, il valore delle disposizioni testamentarie e della donazione, il contrasto logico tra prevenzione e inderogabilità delle distanze, la possibilità di regolazione pattizia delle distanze, la corretta interpretazione del regolamento edilizio comunale, l’epoca di completamento delle costruzioni ai fini del principio di prevenzione e l’irrilevanza di edifici abusivi nel computo delle distanze. I controricorrenti hanno eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, perché la procura prodotta era datata in epoca anteriore alla sentenza impugnata, non conteneva alcun riferimento al giudizio di cassazione e appariva riferita solo al giudizio di merito; inoltre il ricorso era stato notificato e depositato telematicamente con allegazione di tale procura cartacea digitalizzata. I ricorrenti hanno cercato di superare l’eccezione sostenendo che la data fosse frutto di errore materiale e, successivamente, hanno anche rilasciato una nuova procura per la richiesta di decisione dopo la proposta accelerata.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei numerosi motivi di ricorso, perché ha ritenuto fondata l’eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di procura speciale. Ha applicato i principi delle Sezioni Unite in tema di procura nel giudizio di cassazione telematico, rilevando che, pur essendo astrattamente valida la procura cartacea digitalizzata allegata al ricorso nativo digitale, nel caso concreto il testo della procura manifestava in modo inequivoco la volontà di conferire poteri soltanto per il giudizio di merito e non per proporre ricorso per cassazione; la data indicata era inoltre antecedente alla sentenza impugnata e non appariva correggibile come mero errore materiale. La successiva procura rilasciata per la richiesta di decisione dopo la proposta accelerata non ha sanato il difetto, perché la specialità della procura richiede che il conferimento sia anteriore o comunque non successivo alla notificazione del ricorso. Il ricorso è quindi stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese, alla somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 873 c.c.
È richiamato come norma codicistica sulle distanze, integrabile dalla disciplina urbanistica; nel caso concreto la Corte non la applica nel merito per l’arresto preliminare di inammissibilità.
art. 877 c.c.
È evocato dai ricorrenti in relazione alle costruzioni in aderenza, ma la Corte non si pronuncia sul merito.
art. 102 c.p.c.
È invocato nei motivi relativi al litisconsorzio e alla partecipazione necessaria al giudizio di rinvio.
art. 156, comma 3, c.p.c.
È invocato per sostenere la sanatoria per raggiungimento dello scopo della notificazione dell’atto di riassunzione.
art. 183 c.p.c.
È richiamato nei motivi sulla pretesa tardività delle produzioni documentali nel giudizio di rinvio.
art. 190 c.p.c.
È richiamato insieme all’art. 183 c.p.c. in tema di preclusioni e deposito di documenti.
art. 293 c.p.c.
Non citato.
art. 324 c.p.c.
È richiamato in relazione al giudicato interno dedotto dai ricorrenti.
art. 360 c.p.c.
È il paradigma dei motivi di ricorso prospettati dai ricorrenti.
art. 380-bis c.p.c.
Il richiamo alla decisione conforme alla proposta comporta l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie e della responsabilità aggravata.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È il rito camerale di trattazione del ricorso.
art. 383 c.p.c.
Non citato.
art. 384 c.p.c.
È richiamato nei motivi per il vincolo del giudice di rinvio, ma non è oggetto di decisione nel merito.
art. 393 c.p.c.
È richiamato nei motivi relativi all’improcedibilità del giudizio di rinvio per tardivo deposito della sentenza rescindente.
art. 394 c.p.c.
È richiamato insieme all’art. 393 c.p.c. in tema di giudizio di rinvio.
art. 832 c.c.
È citato dai ricorrenti tra le norme sulle facoltà del proprietario, senza decisione di merito.
art. 874 c.c.
È citato dai ricorrenti in tema di comunione del muro e distanze.
art. 875 c.c.
È citato dai ricorrenti in tema di distanze e costruzione sul confine.
art. 876 c.c.
È citato dai ricorrenti in relazione alle costruzioni su fondo altrui e in confine.
art. 880 c.c.
È citato dai ricorrenti in tema di muro comune e distanze.
art. 885 c.c.
È citato dai ricorrenti in tema di costruzioni in aderenza e distanze.
art. 1051 c.c.
È citato dai ricorrenti, ma non rileva nella decisione di inammissibilità.
art. 112 c.p.c.
È richiamato nei motivi sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 115 c.p.c.
È richiamato nei motivi in tema di valutazione delle prove e dei fatti.
art. 116 c.p.c.
È richiamato nei motivi in tema di libero convincimento del giudice.
art. 2697 c.c.
È citato dai ricorrenti sul riparto dell’onere probatorio.
art. 2909 c.c.
È invocato per sostenere la formazione del giudicato interno.
art. 14 disp. prel. c.c.
È richiamato dai ricorrenti per contestare l’interpretazione del regolamento edilizio.
art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444
La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite sulla sua natura di disciplina integrativa dell’art. 873 c.c. immediatamente incidente sui rapporti tra privati.
art. 41-quinquies l. urbanistica
È richiamato come base della forza cogente dell’art. 9 del d.m. 1444/1968.
art. 83 c.p.c.
È la norma sulla procura speciale; la Corte afferma che la procura allegata non soddisfa il requisito di specialità perché non riferita al giudizio di cassazione.
art. 365 c.p.c.
È richiamato in relazione al requisito della procura speciale per il ricorso per cassazione.
art. 96 c.p.c.
È applicato perché la decisione è conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna per abuso del processo.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È richiamato per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
legge 53/1994
È citata dai ricorrenti in relazione alla notificazione eseguita dal difensore.
L. urbanistica
È richiamata come fonte dei commi 8 e 9 dell’art. 41-quinquies.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione telematico, la procura speciale può essere validamente allegata come copia digitalizzata di una procura cartacea sottoscritta dalla parte e autenticata dal difensore, ma solo se dal suo testo emerga la volontà di conferire il potere di proporre il ricorso per cassazione.
- La specialità della procura manca quando il testo è inequivocabilmente riferito al solo giudizio di merito e non contiene alcun richiamo, anche implicito ma riconoscibile, al giudizio di cassazione o alla sentenza da impugnare.
- Una data della procura anteriore alla sentenza impugnata non è superabile come mero errore materiale se il contenuto complessivo dell’atto è coerente con un conferimento di poteri per un diverso e precedente giudizio.
- La successiva rilascio di una procura dopo la notificazione del ricorso non sana il difetto originario di specialità, poiché il conferimento del potere di impugnare deve precedere o comunque accompagnare l’atto introduttivo.
- Quando la decisione finale è conforme alla proposta resa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., quale indice di abuso del processo.
- La disciplina dell’art. 9 del d.m. 1444/1968, per effetto dei commi 8 e 9 dell’art. 41-quinquies della legge urbanistica, è immediatamente precettiva nei rapporti tra privati e integra l’art. 873 c.c.; tuttavia, nel caso concreto, tale principio non è stato esaminato nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
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