Cassazione Civile, Ordinanza n. 21714/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2008. Il ricorso era stato rigettato in primo grado dalla Commissione tributaria provinciale di Bari e la decisione era stata confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale della Puglia. In cassazione il contribuente ha proposto ricorso avverso la sentenza regionale; tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha depositato memoria chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, deducendo l'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impositivo e producendo il relativo provvedimento.
Norme richiamate
imposta unica sulle scommesse
È richiamato come base normativa dell'atto impositivo contestato, ma la decisione non entra nel merito della disciplina, perché la controversia viene chiusa per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando l'ente impositore annulla in autotutela l'atto oggetto di impugnazione, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere se viene meno l'oggetto sostanziale della lite.
- La cessazione della materia del contendere comporta la chiusura del giudizio senza decisione sul merito della pretesa tributaria.
- In presenza di definizione della controversia per autotutela dell'amministrazione, le spese possono essere compensate.
Come è indicizzato
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