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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46719/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva parzialmente confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di estorsione pluriaggravata (capo A) e aveva annullato la misura per il capo B. Il ricorrente deduceva violazione degli articoli 274 e 275, comma 3, c.p.p., per vizio di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e contestava l'uso della presunzione prevista dall'art. 275 in presenza dell'aggravante ex art. 416-bis, ritenendo invece che il tempo intercorso, la natura di un'unica condotta e le intercettazioni (che non dimostrerebbero collegamenti con la criminalità organizzata) avrebbero dovuto consentire una misura meno afflittiva o l'annullamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e incentrato su una rivalutazione dei fatti, non denunciando violazioni di legge specifiche né una manifesta illogicità della motivazione. Ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione del Tribunale di merito in ordine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari, richiamando la presunzione relativa prevista dall'art. 275 c.p.p. alla luce dell'aggravante ex art. 416-bis e constatando l'assenza di elementi idonei a superarla. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; il provvedimento è stato mandato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma relativa alla motivazione dei provvedimenti; la Corte ha ritenuto che non sussista vizio di motivazione tale da integrare un motivo di cassazione.

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3, c.p.p.

    Norma che disciplina la presunzione relativa dell'esistenza delle esigenze cautelari per determinate fattispecie (es. quando sussistono aggravanti attinenti a organizzazioni criminali). La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della presunzione in assenza di elementi contrari concreti.

  • art. 416-bis cod. pen. (comma 1)

    art. 416-bis, comma 1, c.p.

    Aggravante per associazione di tipo mafioso; la sua contestazione è stata ritenuta rilevante dal Tribunale di merito e ha giustificato il richiamo alla presunzione dell'art. 275 c.p.p.

  • art. 606 cod. proc. pen. comma 1 lett. e

    art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e

    Citato dalla Corte con riferimento ai motivi di cassazione: il ricorso deve denunciare violazioni di legge o vizi di motivazione di rilievo; la Corte ha ritenuto che le censure proposte non rientrassero in tali fattispecie.

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità respinge i ricorsi che si limitano a una diversa valutazione dei fatti o delle prove; per essere ammissibile il ricorso in Cassazione è necessario denunciare violazioni normative specifiche o una manifesta illogicità della motivazione.
  • La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275 c.p.p. (spesso richiamata quando è contestata un'aggravante come l'art. 416-bis) può giustificare la custodia cautelare in carcere salvo che il ricorrente non produca elementi concreti e convincenti in grado di superarla (es. significativo tempo intercorso, prova di cambiamento di condotta, documentazione che esclude il pericolo di fuga o di inquinamento probatorio).
  • Le censure processuali sul punto cautelare devono argomentare specificamente perché la motivazione del giudice di merito sarebbe illogica o in contrasto con la legge; affermazioni generiche o basate sulla mera ricostruzione alternativa dei fatti sono normalmente inammissibili.
  • Nelle impugnazioni contro misure cautelari aggravate da fattori legati alla criminalità organizzata, l'onere di confutare la presunzione spetta al ricorrente e richiede elementi obiettivi e circostanziati.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta generalmente la condanna alle spese processuali e può comportare l'obbligo di versare una somma alla cassa delle ammende in ragione della gravità e della genericità dell'impugnazione.

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