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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18158/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di un fallimento da parte di un istituto di credito per crediti derivanti da un finanziamento agevolato erogato anni prima per la costruzione di un capannone industriale. Il finanziamento era assistito da contributo pubblico in conto interessi, poi revocato. La banca chiedeva l'ammissione al passivo per capitale residuo, interessi convenzionali, somma corrispondente al contributo regionale revocato, rivalutazione monetaria e interessi legali su tale importo, invocando anche il privilegio ipotecario. Il giudice delegato aveva ammesso solo una parte del credito e in parte in chirografo; il Tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo proposta dalla banca, accoglieva l'opposizione e ammetteva il credito per oltre 542 mila euro, con una significativa quota in privilegio ipotecario. Il fallimento ricorre per sette motivi: 1) nullità per avere il Tribunale accolto una domanda che, secondo la ricorrente, sarebbe stata formulata solo in una memoria successiva e quindi tardiva rispetto all'oggetto dell'opposizione; 2) motivazione apparente o incomprensibile; 3) omesso esame del fatto decisivo che la banca avrebbe erogato solo il capitale del finanziamento e non anticipato gli interessi contributivi; 4) omesso esame della circostanza che la somma richiesta in privilegio per il contributo revocato corrispondeva alla sommatoria degli interessi maturati per più annualità; 5) violazione dell'art. 2855 c.c., perché la domanda in privilegio per interessi non poteva coprire annualità non consentite dalla norma; 6) ulteriore censura di nullità per mancanza di motivazione sul riconoscimento di rivalutazione e interessi legali; 7) violazione dell'art. 2855 c.c. e dei principi sull'anatocismo e sul maggior danno ex art. 1224 c.c., assumendo che non vi fosse base per ammettere interessi e rivalutazione sul contributo revocato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei motivi centrali relativi alla motivazione, ha respinto il primo motivo, ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato il decreto del Tribunale di Nola e ha rinviato la causa allo stesso Tribunale, in diversa composizione, affinché adotti una decisione debitamente motivata sulla domanda di ammissione al passivo e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la motivazione del decreto fosse perplessa e obiettivamente incomprensibile, al di sotto del minimo costituzionale, poiché confondeva il meccanismo del finanziamento agevolato, attribuendo alla banca un ruolo di prefinanziamento del contributo pubblico e non chiarendo la base giuridica del privilegio ipotecario e del trattamento delle varie poste creditorie.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è stato invocato come parametro del vizio di nullità della sentenza/procedimento per asserita motivazione o ultra/extra petizione; la Corte ha accolto la censura solo nei limiti del difetto di motivazione costituzionalmente rilevante.

  • artt. 98 e 99 l. fall.

    richiamati per dedurre la nullità derivante dall'asserita introduzione tardiva di una domanda nuova nel giudizio di opposizione allo stato passivo.

  • artt. 101 e 112 c.p.c.

    richiamati a sostegno della doglianza di ultrapetizione/lesione del contraddittorio per pretesa domanda nuova in memoria successiva.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte ha valorizzato il profilo del "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per la censura di motivazione apparente o mancante del decreto impugnato.

  • art. 2855 c.c.

    richiamato per contestare l'ammissione al privilegio ipotecario di interessi e ulteriori accessori; la Corte non decide nel merito di tale profilo, ma rileva che la motivazione del Tribunale non consente di comprendere come la norma sia stata applicata.

  • art. 1224 c.c.

    richiamato nel settimo motivo con riferimento al maggior danno e alla pretesa illegittimità degli interessi/rivalutazione sul contributo revocato.

  • art. 9, comma 5, l. n. 123 del 1998

    citato dalla Corte come possibile norma di riferimento del privilegio per crediti da interventi pubblici; la Corte precisa però che il richiamo normativo non è stato chiarito dal Tribunale e non spiega da solo il regime della garanzia ipotecaria rispetto agli interessi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la domanda della parte opposta non può essere ampliata con una modificazione di causa petendi o petitum introdotta solo con memoria successiva; tuttavia la censura è scrutinabile solo se la motivazione del provvedimento consente di comprendere con certezza quale domanda sia stata effettivamente accolta.
  • La motivazione del provvedimento giurisdizionale deve rendere intellegibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice: una motivazione confusa, contraddittoria o perplessa, tale da non far comprendere i fatti decisivi, la qualificazione giuridica del rapporto e il fondamento dell'accoglimento, è nulla perché al di sotto del minimo costituzionale.
  • Quando un rapporto riguarda un finanziamento agevolato con contributo pubblico in conto interessi e successiva revoca del beneficio, il giudice deve distinguere con precisione tra capitale finanziato, contributo pubblico, interessi convenzionali, eventuale rivalutazione e interessi legali, spiegando per ciascuna posta il titolo di ammissione e il regime di privilegio eventualmente invocato.
  • L'applicazione dell'art. 2855 c.c. e delle norme sul privilegio ipotecario richiede una motivazione puntuale sul contenuto della nota di iscrizione, sul tasso di interessi indicato e sul nesso tra il credito fatto valere e la garanzia reale iscritta; non è sufficiente un'affermazione apodittica sulla natura privilegiata del credito.
  • La mera evocazione di un privilegio pubblico 'più forte' o di una norma generale sui crediti da interventi pubblici non basta a spiegare l'estensione della garanzia ipotecaria agli accessori del credito, occorrendo chiarire come la disciplina speciale incida sulle singole poste azionate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniProveMutuo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

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