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Sentenza

Sentenza n. 7975/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 56181 del 16.10.2025; - nonché del non conosciuto parere del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. DGINTCO n. 12486 del 20 agosto 2024, e acquisito dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con prot. DGOSV n. 35917 del 20 agosto 2024, non notificato a parte ricorrente né allegato al provvedimento quindi non conosciuto; - a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul sostegno; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso;

Giustizia amministrativa202515204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Romania, unitamente al parere ministeriale presupposto

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito che aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania con riferimento al percorso di specializzazione sul sostegno, deducendo l'illegittimità del diniego e chiedendo l'annullamento anche del parere del Ministero dell'Università e della Ricerca, non conosciuto né allegato al provvedimento impugnato. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato e notificato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, rappresentando di avere rinunciato all'istanza di riconoscimento del titolo per poter accedere ai percorsi di formazione riservati a chi ha completato corsi di formazione sul sostegno presso università estere, previsti dal Decreto Interministeriale n. 71/2025.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. mediante una rinuncia rituale, poiché l'art. 84 c.p.a. richiede il rispetto di specifiche formalità, tra cui la notificazione della rinuncia almeno dieci giorni prima dell'udienza; nel caso concreto tale termine non era stato rispettato. Tuttavia, il giudice ha applicato l'art. 84, comma 4, c.p.a., secondo cui anche fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e il comportamento delle parti possono costituire argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse. La dichiarazione della ricorrente è stata ritenuta inequivocamente idonea a dimostrare il venir meno dell'interesse alla decisione, anche se formalmente irrituale. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate in ragione delle circostanze complessive e della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 84 c.p.a.

    almeno dieci giorni prima dell’udienza

    La rinuncia al ricorso deve rispettare specifiche formalità, tra cui la notificazione alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; in mancanza, il giudice può comunque desumere da fatti, atti univoci e comportamenti delle parti la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è stata ritenuta non applicabile per la mancata osservanza delle formalità della rinuncia, mentre il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.

  • Decreto Interministeriale n. 71/2025

    È richiamato quale disciplina dei percorsi di formazione riservati a coloro che hanno completato corsi di formazione sul sostegno presso università estere; la scelta di accedere a tali percorsi ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione sul riconoscimento del titolo estero.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso non produce necessariamente l'estinzione del giudizio quando non siano rispettate le formalità previste dall'art. 84 c.p.a., inclusa la notificazione almeno dieci giorni prima dell'udienza.
  • Anche una rinuncia irrituale può essere valutata dal giudice, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., come fatto o atto univoco idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
  • Quando il comportamento processuale della parte evidenzia inequivocabilmente il venir meno dell'interesse alla decisione, il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anziché estinto per rinuncia rituale.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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