Cassazione Civile, Ordinanza n. 27059/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento notificata nel 2008, con la quale gli veniva richiesto, quale socio solidalmente e illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo, il pagamento di debiti tributari della società già oggetto di precedente cartella notificata alla società nel 2003. I giudici di merito avevano accolto l'eccezione di prescrizione, ritenendo decorso un termine inferiore al decennio e irrilevante la notifica eseguita alla società. L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1310 e 2291 c.c.: da un lato, ha sostenuto che i crediti erariali per Irpef e addizionali si prescrivono nel termine ordinario decennale, non essendo applicabile il termine quinquennale delle prestazioni periodiche; dall'altro, ha contestato che la notifica della cartella alla società fosse priva di effetti nei confronti dei soci, affermando che, nelle società di persone, la responsabilità solidale e illimitata comporta che l'interruzione della prescrizione produca effetti anche verso i soci.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondate entrambe le censure. Ha affermato che, per i crediti erariali relativi a Irpef e addizionali, opera la prescrizione ordinaria decennale, non quella quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., perché l'obbligazione tributaria annuale ha carattere autonomo e unitario. Ha inoltre ribadito che, nelle società di persone, il socio risponde delle obbligazioni sociali, anche tributarie, e che la notificazione della cartella alla società interrompe la prescrizione anche nei confronti dei soci ai sensi dell'art. 1310 c.c. In conseguenza, la sentenza della Corte di giustizia tributaria regionale è stata cassata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso per denuncia di violazione di legge
art. 1310 c.c.
la notifica dell'atto al debitore principale interrompe la prescrizione anche verso i condebitori solidali
art. 2291 c.c.
nelle società di persone il socio risponde solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali, comprese quelle tributarie
art. 2948, primo comma, n. 4, c.c.
non si applica ai crediti erariali per Irpef e addizionali, poiché l'obbligazione tributaria non è una prestazione periodica in senso civilistico
art. 2946 c.c.
costituisce il termine ordinario decennale applicabile ai crediti erariali in mancanza di un termine speciale più breve
art. 2267 c.c.
richiamato insieme all'art. 2291 c.c. per fondare la responsabilità del socio per le obbligazioni sociali
Massime di principio
- I crediti erariali relativi a Irpef e addizionali, in mancanza di una previsione speciale di termine più breve, si prescrivono nel termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., non potendosi applicare la prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche.
- L'obbligazione tributaria annuale ha natura autonoma e unitaria: il fatto che il prelievo si rinnovi ogni anno non la trasforma in prestazione periodica ai fini dell'art. 2948, n. 4, c.c.
- Nelle società di persone il socio risponde delle obbligazioni sociali, anche se di fonte tributaria; pertanto, la notificazione della cartella alla società interrompe la prescrizione anche nei confronti dei soci solidalmente obbligati.
- Ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'atto notificato al debitore principale spieg(a) effetti anche verso i condebitori solidali, secondo il principio dell'art. 1310 c.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27000/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_civile · 8 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27001/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_civile · 8 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27003/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_civile · 8 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27023/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_civile · 8 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27024/2025 del 08/10/2025
- ordinanza_civile · 8 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27027/2025 del 08/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →