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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34485/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la decisione della Corte d'appello di Milano che ha disposto la consegna all'Autorità giudiziaria francese in esecuzione di un mandato di arresto europeo relativo a una condanna a 6 anni per reati di stupefacenti, contrabbando di merce pericolosa e associazione per delinquere. Deduce due motivi: (1) violazione dell'art. 18-ter della legge n. 69/2005 perché il mandato conterrebbe solo parzialmente la garanzia prevista dalla lett. c) (mancata assicurazione che la sentenza emessa in assenza sarà notificata senza indugio dopo la consegna); (2) violazione dell'art. 2 legge n. 69/2005 in relazione all'art. 48 della Carta di Nizza e della presunzione di innocenza, sostenendo che la sentenza non sarebbe definitiva e sarebbe basata solo sulle dichiarazioni di un coimputato al quale sarebbe stata inflitta pena più lieve (possibile violazione anche dell'art. 3 Cost.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza generica e infondata, osservando che l'art. 18-ter prevede quattro condizioni alternative per rifiutare la consegna in caso di decisione emessa in assenza; nel caso concreto la condizione applicabile è la lett. d) (notifica personale senza indugio dopo la consegna e informazione sui rimedi, con termine per chiedere nuovo processo o proporre impugnazione), che risulta soddisfatta dal contenuto del mandato di arresto europeo, il quale specifica il diritto del condannato di opporre la decisione e rinvia, secondo gli artt. 489 e ss. del codice di rito francese, alla possibilità di annullamento e nuovo processo. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto in parte manifestamente infondato e in parte non deducibile in sede di legittimità: le censure sul merito della responsabilità penale e sulla congruità della pena sono riservate all'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione e non possono essere esaminate dalla Corte di Cassazione italiana in sede di controllo del mandato. Infine è stata pronunciata condanna alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge n. 69 del 2005, art. 18-ter

    la lett. d) prevede che "l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la riceverà personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e sarà espressamente informato sia del diritto di ottenere un nuovo processo o di proporre impugnazione per un giudizio di appello, al quale abbia diritto di partecipare e che consenta il riesame nel merito, nonché, anche a mezzo dell'allegazione di nuove prove, la possibilità di una riforma di detta decisione, sia dei termini entro i quali egli potrà richiedere un nuovo processo o proporre impugnazione per un giudizio di appello."

    La Corte ha applicato l'art. 18-ter come criterio per valutare la regolarità del mandato di arresto europeo in caso di condanna emessa in assenza: se il mandato attesta che la persona riceverà la notifica personale senza indugio dopo la consegna e sarà informata dei rimedi (compreso il diritto a nuovo processo/impugnazione), la consegna è possibile.

  • legge n. 69 del 2005, art. 6, comma 1-bis (richiamato)

    Richiamata nelle motivazioni come norma che ha introdotto le quattro condizioni alternative (tra cui la lett. c) e la lett. d) dell'art. 18-ter) che consentono il rifiuto facoltativo della consegna per processi celebrati in assenza.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 48

    Richiamata come fonte dei diritti di difesa e di partecipazione al processo; la Corte ricorda che le garanzie dell'Unione vanno garantite ma la valutazione del merito penale resta di competenza dello Stato che ha emesso la decisione.

  • Direttiva UE 2016/343, considerando n. 33 e artt. 8 par. 4 e 9

    La Corte ha richiamato la Direttiva per confermare che la celebrazione ed esecuzione di decisioni assunte in assenza è ammessa se sussistono garanzie di informazione e di possibilità di rimedi (impugnazione, nuovo processo) una volta che l'interessato sia informato, soprattutto in caso di arresto.

  • artt. 489 e ss. del codice di rito francese

    Richiamati per spiegare che, secondo il diritto francese, l'annullamento di una sentenza resa in assenza comporta la celebrazione di un nuovo processo di primo grado, confermando l'esistenza di rimedi effettivi nello Stato emittente.

  • Costituzione italiana, art. 3

    Citata dal ricorrente in relazione a una presunta disparità di trattamento con il coimputato; la Corte osserva che tali questioni sul merito della pena sono di competenza dello Stato emittente e non rilevanti per la decisione sulla consegna.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla condanna alle spese e alla somma a carico del ricorrente per aver proposto il ricorso in modo non esente da colpa; supporta la sanzione economica decisa dalla Corte.

Massime di principio

  • In caso di mandato di arresto europeo per decisioni emesse in assenza, la consegna può essere disposta se il mandato soddisfa una delle condizioni previste dall'art. 18-ter (lett. a-d); in particolare la presenza della garanzia di notifica personale senza indugio dopo la consegna e dell'informazione sui rimedi (lett. d) è sufficiente per procedere alla consegna.
  • Le questioni relative al merito della responsabilità penale e alla congruità della pena inflitta dallo Stato che ha emesso la decisione non sono esaminabili dalla Corte di Cassazione italiana in sede di controllo del mandato: tali censure devono essere proposte dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato emittente.
  • Le doglianze generiche o che travisano il contenuto formale e sostanziale del mandato di arresto europeo sono destinate a essere rigettate: è necessario motivare specificamente in che cosa consista la carenza delle garanzie riportate nel mandato.
  • La Direttiva UE 2016/343 ammette processi ed esecuzione di decisioni in assenza purché siano garantiti rimedi efficaci (impugnazione, nuovo processo) una volta che l'interessato venga informato; la presenza di tali rimedi nel diritto interno dello Stato richiedente riduce le possibilità di rifiuto della consegna.
  • Chi propone ricorso in Cassazione contro decisioni di consegna può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende se il ricorso è manifestamente infondato o privo di diligenza nella determinazione della causa di inammissibilità.

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