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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10071/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 24/10/2025 che aveva applicato la pena concordata per due episodi di cessione di stupefacenti: capo A 369,22 grammi lordi di cocaina, crack e shaboo; capo B 558,50 grammi lordi di hashish e marijuana. Il ricorrente lamentava (primo motivo) vizio di motivazione per mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e (secondo motivo) la illegittima confisca di telefoni cellulari. Il difensore ha depositato il certificato di morte dell'assistito (decesso 6/2/2026).

La decisione

La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per la morte dell'imputato (certificato di decesso 6/2/2026), sicché non è stato possibile esaminare il primo motivo. In accoglimento del secondo motivo, la Corte ha disposto la restituzione dei telefoni cellulari sequestrati all'avente diritto, ritenendo illegittima la confisca in assenza di qualsiasi elemento nella sentenza che dimostri che i telefoni costituiscano il prezzo, il prodotto o il profitto del reato ovvero che siano stati usati per la commissione dello stesso.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Il ricorrente invocava il proscioglimento ai sensi di tale norma; la Corte ha rilevato che l'estinzione del reato per morte dell'imputato preclude l'esame di questo motivo.

  • estinzioni dei reati per morte dell'imputato (principio)

    La Corte ha applicato il principio secondo cui la morte dell'imputato estingue il reato e determina l'annullamento senza rinvio della sentenza penale, impedendo la prosecuzione del giudizio su questioni sostanziali di colpevolezza.

Massime di principio

  • La morte dell'imputato estingue il reato e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza penale; di conseguenza i giudici non possono più esaminare motivi di merito relativi alla responsabilità penale.
  • Se beni sono stati sequestrati o confiscati, la restituzione è obbligatoria se nella sentenza non è provato che costituiscono prezzo, prodotto o profitto del reato o che siano stati utilizzati per commetterlo.
  • La dichiarazione o prova del decesso (es. certificato anagrafico depositato dal difensore) interrompe la prosecuzione del procedimento penale, ma non preclude che la Corte ordini misure di restituzione su beni illegittimamente trattenuti.
  • Le censure procedurali o di merito proposte dall'imputato possono restare prive di esame sostanziale se sopravviene un evento estintivo (come la morte); tuttavia le questioni di natura patrimoniale connesse al sequestro/ confisca possono essere comunque decise.
  • La richiesta del Pubblico Ministero (es. di inammissibilità) non impedisce al giudice di valutare e disporre la restituzione di beni quando ne ricorrono i presupposti.

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