Cassazione Penale, Sentenza n. 8988/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame del sequestro preventivo di euro 25.000 disposto per il reato di cui all'art. 316-ter c.p.; la ricorrente contestava l'insussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, deducendo che la rettifica della dichiarazione dei redditi (in particolare i ricavi non contabilizzati) era veritiera e che la documentazione difensiva non era stata adeguatamente valutata. Contestava inoltre la riqualificazione del fatto in art. 640-bis c.p. e sosteneva che il presunto profitto fosse costituito dal tasso agevolato del finanziamento e non dalle somme sequestrate, con riferimento anche all'autorizzazione del P.M. a dissequestri subordinati all'estinzione del finanziamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze concernessero principalmente vizi di valutazione e di motivazione non sindacabili in Cassazione avverso ordinanze ex art. 324 c.p.p., salvo che la motivazione sia del tutto assente o irrimediabilmente incoerente (circostanza non riscontrata). Ha inoltre affermato che il Tribunale del riesame ha fornito motivazione articolata ritenendo non idonea la documentazione difensiva a escludere la falsità dei ricavi e che la verifica della fondatezza del dato è questione di merito estranea al riesame. Ha confermato la possibilità, in sede di misura o riesame, di riconsiderare la qualificazione giuridica del fatto; infine ha dichiarato inammissibile la censura sul periculum in mora per essere questione non sollevata nel primo grado e quindi preclusa nel giudizio di rinvio. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 316-ter cod. pen.
Norma in base alla quale era indagata la ricorrente; richiamata come reato oggetto delle indagini che ha originato il sequestro preventivo.
art. 640-bis cod. pen.
Articolo relativo alla truffa aggravata ai danni dello Stato o dell'Unione europea; il Tribunale ha ritenuto sussistere il fumus di tale fattispecie in base agli indizi valutati, e la Corte ha confermato che la riqualificazione è consentita in sede di misura/riesame.
art. 324 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le ordinanze in materia di sequestro preventivo; la Corte ha ricordato che il ricorso per Cassazione avverso tali ordinanze è ammesso soltanto per violazione di legge (error in iudicando o in procedendo), non per semplice rivalutazione delle prove.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le statuizioni sulle spese processuali e sulle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare la ricorrente alle spese e alla sanzione di euro 3.000.
art. 624 cod. proc. pen.
Richiamata dalla Corte in tema di formazione progressiva del giudicato: la pronuncia di annullamento con rinvio preclude la riproposizione, nel giudizio di rinvio, di questioni non attinte dall'annullamento e non precedentemente dedotte.
Massime di principio
- Avverso ordinanze cautelari ex art. 324 c.p.p. la Cassazione interviene solo per violazione di legge: non può essere usata per rivalutare il merito probatorio o la logica della motivazione a meno che questa non sia del tutto assente o priva dei requisiti minimi di coerenza e ragionevolezza.
- Il difetto di motivazione integra violazione di legge solo se l'apparato argomentativo manca totalmente o è irrimediabilmente vuoto/incomprensibile; considerazioni critiche sulla valutazione degli elementi non costituiscono automaticamente vizio di motivazione.
- In sede di applicazione di misure cautelari o di riesame il giudice può modificare la qualificazione giuridica attribuita dal pubblico ministero; tale modifica è ammessa e non invalida il provvedimento salvo specifiche violazioni di legge.
- Questioni non dedotte nel primo giudizio e non interessate dalla sentenza di annullamento con rinvio sono precluse nel giudizio di rinvio (principio della formazione progressiva del giudicato, art. 624 c.p.p.). Pertanto, nel rinvio non si possono sollevare nuove eccezioni non connesse con la parte annullata.
- La sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora per il sequestro preventivo richiede una valutazione degli indizi compatibile con l'ambito del riesame; contestare la fondatezza delle prove concrete appartiene al merito e non è solitamente consentito in sede di legittimità.
- Se si vuole impugnare efficacemente un provvedimento di sequestro è fondamentale sollevare tutte le questioni rilevanti già nel primo grado e, se possibile, puntare sulla violazione di legge o sulla totale assenza di motivazione, condizioni stringenti per ottenere accoglimento in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8934/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8935/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8936/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8937/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8938/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8939/2024 del 01/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →