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Sentenza

Sentenza n. 3555/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 20140/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202501224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera dell’AGCM conclusiva del procedimento PS12353, recante accertamento di quattro pratiche commerciali scorrette e irrogazione di sanzioni complessive pari a 2.700.000 euro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha contestato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la delibera AGCM. I motivi hanno riguardato: l’illegittimità e sproporzione della sanzione complessiva, anche in rapporto al fatturato, agli utili, alla durata delle condotte, all’assenza di precedenti e alle misure collaborative adottate; l’insufficienza della motivazione del TAR; la mancata considerazione delle istruzioni impartite ai telesellers, dei controlli interni e della procedura di Quality Call in relazione alle forniture non richieste; l’asserita correttezza e sufficienza delle informazioni sulle condizioni economiche delle offerte; la legittimità della richiesta di pagamento di morosità pregresse ai clienti subentranti o volturanti; la violazione del contraddittorio in relazione al parere di Arera; l’insufficienza dell’accertamento relativo agli ostacoli al diritto di recesso; la nullità della delibera per invalidità delle firme digitali e per modifica informatica dei file; l’illegittima acquisizione delle pagine web senza copia forense; nonché la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto adeguata la motivazione di primo grado, precisando che il giudice d’appello può integrare o correggere una motivazione carente, salvo il caso di motivazione radicalmente assente o meramente apparente, non ravvisato nella specie. La sanzione complessiva è stata ritenuta non abnorme né sproporzionata: l’AGCM aveva considerato la gravità e l’autonomia delle quattro condotte, applicando il cumulo materiale, la dimensione economica dell’impresa, la diffusione nazionale, l’asimmetria informativa, gli effetti patrimoniali sui consumatori e la funzione deterrente della sanzione. È stata esclusa l’applicabilità del limite del 10% previsto per le sanzioni antitrust e del limite del 4% introdotto dal d.lgs. n. 26/2023, perché quest’ultimo riguarda soltanto infrazioni diffuse o di dimensione unionale sanzionate ai sensi dell’art. 21 del regolamento (UE) 2017/2394; non ricorreva quindi né una lex mitior applicabile né una lacuna normativa colmabile per analogia. Le misure adottate dall’impresa sono state considerate tardive e inadeguate, anche perché i controlli riguardavano solo circa il 30% dei clienti e permanevano segnalazioni di condotte illecite. Per la pratica A, il Collegio ha confermato l’omessa o incompleta indicazione degli oneri commerciali e delle condizioni delle offerte, nonché l’ingannevolezza dei messaggi promozionali. Per la pratica B, ha distinto il diritto dell’impresa di non contrarre con un cliente moroso dalla condotta illecita di condizionare l’attivazione al pagamento di debiti riferibili al precedente intestatario. Non era necessario uno specifico contraddittorio sul parere endoprocedimentale di Arera. Per la pratica D, numerosi casi di ritardo o mancata gestione delle richieste di ripensamento, non adeguatamente giustificati dall’impresa, erano sufficienti a integrare l’ostacolo al recesso. La riproposizione di motivi già esaminati dal TAR è stata dichiarata inammissibile, poiché avrebbe dovuto essere formulata come specifica censura d’appello ex art. 101 c.p.a.; le relative doglianze sono state comunque ritenute infondate. La sottoscrizione digitale è stata ritenuta valida: la successiva firma del Presidente modificava il supporto informatico, ma non il contenuto del provvedimento. Non era applicabile al procedimento sanzionatorio amministrativo la disciplina penale sulla copia forense e sulla conservazione dei dati informatici; in ogni caso, l’impresa non aveva allegato concrete alterazioni dei dati acquisiti. È stato escluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per irrilevanza delle questioni rispetto all’esito della controversia. Ecom è stata condannata a rifondere all’AGCM 6.000 euro per spese del grado; spese compensate nei rapporti con Arera e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e nulla spese verso gli appellati non costituiti.

Norme richiamate

  • artt. 20, 21, 22, 24, 25, 26 e 66-quinquies d.lgs. 206/2005

    Disciplinano le pratiche commerciali scorrette, le condotte ingannevoli e aggressive, le forniture non richieste e la tutela del consumatore; sono state ritenute applicabili alle condotte accertate dall’AGCM.

  • art. 27, commi 9, 9-bis e 13, d.lgs. 206/2005

    In caso di sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394, l'importo massimo della sanzione irrogata dall'Autorità è pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista realizzato in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea interessati dalla relativa violazione.

    La sanzione va commisurata alla gravità e durata della violazione, nonché alle condizioni economiche e patrimoniali del professionista e agli ulteriori criteri indicati dalla norma. Il limite del 4% opera solo per infrazioni diffuse o di dimensione unionale rientranti nell’art. 21 del regolamento (UE) 2017/2394.

  • art. 11 l. 689/1981

    Fornisce i criteri generali per la commisurazione delle sanzioni amministrative, richiamati dall’art. 27, comma 13, del Codice del consumo.

  • art. 15-bis l. 287/1990

    Il limite percentuale previsto per le sanzioni antitrust opera esclusivamente in materia di tutela della concorrenza e non è estensibile alle sanzioni per pratiche commerciali scorrette.

  • art. 1, comma 7, d.lgs. 26/2023

    Ha introdotto il limite del 4% nell’art. 27, comma 9-bis, del Codice del consumo, ma senza effetto retroattivo generalizzato per violazioni diverse da quelle transfrontaliere disciplinate dalla norma.

  • art. 5 l. 689/1981

    Concorre, insieme all’art. 2049 c.c., a fondare la responsabilità del preponente per le violazioni commesse dai soggetti preposti.

  • art. 2049 c.c.

    È richiamato quale base della responsabilità del preponente per le condotte illecite dei propri collaboratori o preposti.

  • art. 101 c.p.a.

    La riproposizione di un motivo già esaminato dal giudice di primo grado non è sufficiente: occorre una specifica censura contro il relativo capo della sentenza.

  • art. 134, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Non sussistono i presupposti per un intervento del giudice d’appello sulla sanzione, ritenuta congrua e proporzionata.

  • art. 267, par. 3, TFUE

    Il giudice nazionale di ultima istanza può omettere il rinvio pregiudiziale quando la questione non è rilevante, è già stata interpretata dalla Corte o la corretta interpretazione è evidente; nel caso concreto la questione era comunque irrilevante.

  • art. 247, comma 1-bis, c.p.p.

    Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione.

    La disposizione riguarda il procedimento penale e non può essere automaticamente trapiantata nel procedimento sanzionatorio amministrativo per pratiche commerciali scorrette.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Impone la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la motivazione del TAR non era né assente né apparente.

  • art. 111, commi 4 e 5, Cost.

    Le specifiche regole sulla formazione della prova nel processo penale giustificano modalità di acquisizione non automaticamente applicabili al procedimento sanzionatorio amministrativo.

Massime di principio

  • Nella determinazione delle sanzioni amministrative dell’AGCM per pratiche commerciali scorrette devono essere valutati la natura, gravità, entità e durata delle violazioni, le condizioni economiche e patrimoniali del professionista, gli effetti sui consumatori, i benefici conseguiti o le perdite evitate, le condotte riparatorie effettive e gli eventuali precedenti; la sanzione può perseguire anche una funzione special-preventiva e deterrente, non limitandosi a neutralizzare il profitto illecito.
  • Il limite percentuale previsto per le sanzioni antitrust non è applicabile per analogia alle sanzioni in materia di tutela dei consumatori, poiché si tratta di discipline riferite a fattispecie diverse e non sussiste una lacuna normativa.
  • Il limite del 4% del fatturato introdotto per determinate sanzioni consumeristiche opera esclusivamente quando ricorra una infrazione diffusa o un’infrazione diffusa di dimensione unionale sanzionata ai sensi dell’art. 21 del regolamento (UE) 2017/2394; non costituisce una lex mitior applicabile retroattivamente a violazioni nazionali diverse.
  • Il diritto del professionista di non contrarre con un cliente moroso non legittima la richiesta al subentrante o al volturante di pagare debiti del precedente intestatario quale condizione per l’attivazione della fornitura.
  • Nel giudizio d’appello la riproposizione di un motivo già esaminato dal giudice di primo grado è inammissibile se non accompagnata da una specifica critica al relativo capo della sentenza; il giudice d’appello può integrare o correggere una motivazione insufficiente, ma non una motivazione radicalmente assente o meramente apparente.
  • Le modalità di acquisizione e conservazione della prova previste per il procedimento penale, inclusa la copia forense delle pagine web, non si applicano automaticamente ai procedimenti sanzionatori amministrativi; l’eventuale contestazione dell’affidabilità dei dati richiede comunque l’allegazione di concrete alterazioni o difetti tecnici.

Come è indicizzato

MateriePratiche commerciali scorrette e tutela del consumatore (AGCM)Sanzioni amministrative pecuniarieAppelloIstruttoria processuale
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

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