Cassazione Penale, Ordinanza n. 21429/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto non censurabile la motivazione della sentenza di appello sul trattamento sanzionatorio, perché non manifestamente illogica e fondata su risultanze oggettive. È stata quindi confermata la condanna e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna già pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, in relazione a marijuana. In cassazione il ricorrente non contestava l'an della responsabilità, ma esclusivamente il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo e non coerente con la finalità rieducativa della pena. La difesa sosteneva, in sostanza, che la pena fosse sproporzionata rispetto al fatto e che non fosse stata adeguatamente valorizzata la situazione personale dell'imputato. La Corte ha rilevato, invece, che il giudice di merito aveva motivato in modo congruo sul punto, valorizzando il dato ponderale della sostanza sequestrata, idonea a ricavare quasi 12.000 dosi medie singole, nonché la circostanza che erano state già concesse le attenuanti generiche per incensuratezza e comportamento collaborativo; perciò la pena applicata era stata ritenuta equa.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Disposizione posta a base della condanna per fatto relativo a sostanza stupefacente; la valutazione della pena può essere sorretta dal quantitativo e dalla capacità di ricavare un elevato numero di dosi medie singole.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare il solo trattamento sanzionatorio è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione congrua, non manifestamente illogica e ancorata a dati oggettivi.
- La determinazione della pena è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha esplicitato in modo non illogico gli elementi considerati, come il quantitativo della sostanza e la sua concreta potenzialità offensiva.
- La concessione delle attenuanti generiche per elementi favorevoli alla persona dell'imputato non impedisce la conferma di una pena superiore al minimo edittale se la scelta risulti adeguatamente motivata.
- In tema di stupefacenti, il dato ponderale e la capacità di ricavare un numero elevato di dosi costituiscono elementi legittimamente valorizzabili ai fini della commisurazione della pena.
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