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Sentenza

Sentenza n. 977/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 627/2025 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.06.2025.

Giustizia amministrativa202600140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 627/2025 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 22 gennaio 2026. La sentenza era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese liquidate dal giudice ordinario e quelle del giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza del ricorrente, dovrà intervenire in via sostitutiva il commissario ad acta, nominato sin d'ora nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con facoltà di subdelega a un dirigente o funzionario esperto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, adottando anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'accertamento del passaggio in giudicato della sentenza e della persistente inerzia dell'Amministrazione, dopo la notificazione del titolo e la decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione, giustifica l'ordine giudiziale di dare esecuzione alle statuizioni contenute nel giudicato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione del giudicato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell'Amministrazione.
  • L'esecuzione del giudicato deve comprendere anche le spese liquidate nella sentenza da eseguire e quelle del giudizio di ottemperanza, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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