Cassazione Penale, Sentenza n. 19867/2026 del 29/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di concessione di misure alternative alla detenzione (detenzione domiciliare o affidamento in prova al servizio sociale) per l'espiazione di una condanna. Gai ha dichiarato di essersi trasferito stabilmente in Svizzera, ma di avere stipulato un contratto di locazione in Austria e di spostarsi ogni giorno in Svizzera per lavoro. Ha chiesto che la misura alternativa sia eseguita in Austria (o, subordinatamente, presso l'abitazione del padre in Italia). Il Tribunale ha ritenuto la domanda inammissibile per l'impossibilità di controllare l'esecuzione della misura in Svizzera (assenza di accordi/reciprocità) e per l'inidoneità della soluzione prospettata in Austria, vista la mancanza di prova della residenza legale e abituale e l'impossibilità di un controllo continuativo, nonché perché l'elezione di domicilio in Italia non è stata dimostrata e contraddiceva la dichiarata impossibilità del ricorrente a rientrare in Italia.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la detenzione domiciliare non è eseguibile in un altro Stato membro dell'Unione Europea ai sensi della decisione quadro 2008/947/GAI e del d.lgs. n. 38/2016, in quanto costituisce una forma di privazione della libertà personale non riconosciuta per l'esecuzione in altro Stato. Ha inoltre stabilito che non è possibile concedere misure alternative da eseguire in Svizzera per assenza di accordi di reciprocità; quanto all'Austria, l'applicabilità dell'affidamento in prova richiede che il condannato abbia la residenza legale e abituale nello Stato membro che deve assumere il controllo e che lo Stato di esecuzione abbia recepito la decisione quadro. Il ricorrente non ha fornito idonea documentazione della residenza legale e abituale in Austria (solo un contratto di locazione semestrale per una camera). La Corte ha inoltre ritenuto non dimostrata e contraddittoria l'elezione di domicilio in Italia (presso il padre) e ha sottolineato che l'affidamento in prova richiede un domicilio effettivamente idoneo ai controlli. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008
Disciplina il reciproco riconoscimento, tra Stati membri UE, delle decisioni relative all'esecuzione di pene non detentive e prevede il riconoscimento di sanzioni che impongono obblighi e prescrizioni, ma non contempla l'esecuzione di misure che configurano una privazione della libertà personale come la detenzione domiciliare
D.lgs. n. 38/2016 (attuazione decisione quadro 2008/947/GAI)
Recepisce la decisione quadro in Italia; definisce le sanzioni sostitutive e gli obblighi riconoscibili tra Stati membri, disciplina i requisiti per il trasferimento del controllo all'autorità dello Stato di esecuzione e richiede che la persona condannata abbia la residenza legale e abituale nello Stato membro richiamato
Art. 284 cod. proc. pen. richiamato dall'art. 47-ter Ord. pen.
Definisce le caratteristiche della detenzione domiciliare in Italia, evidenziandone la natura di restrizione consistente in una sostanziale privazione della libertà personale, con divieto di allontanamento salvo specifiche autorizzazioni
Art. 4 d.lgs. n. 38/2016
Elenca gli obblighi e le prescrizioni compatibili con l'esecuzione di sanzioni non detentive negli Stati membri; non include l'obbligo di "rimanere in un luogo determinato" tipico della detenzione domiciliare, quindi esclude il riconoscimento di quest'ultima in altro Stato UE
Art. 5 d.lgs. n. 38/2016
Stabilisce che la richiesta di collaborazione per l'esecuzione della misura deve essere inviata all'autorità competente dello Stato membro in cui la persona ha la residenza legale e abituale; la trasmissione ad altro Stato richiede il preventivo consenso
Art. 47 Ord. pen. (affidamento in prova al servizio sociale)
Regola l'affidamento in prova, prevedendo che il condannato sia affidato al servizio sociale e soggetto a controlli e prescrizioni funzionali al reinserimento; tali obblighi devono poter essere verificati dall'autorità di esecuzione
Massime di principio
- La detenzione domiciliare, essendo una misura che comporta una sostanziale privazione della libertà personale, non può essere eseguita in un altro Stato membro dell'UE ai sensi della decisione quadro 2008/947/GAI e del d.lgs. n. 38/2016.
- L'affidamento in prova al servizio sociale può essere eseguito in un altro Stato membro solo se quello Stato ha recepito la decisione quadro e la persona condannata ha la residenza legale e abituale in quello Stato; è inoltre necessario il coinvolgimento e la cooperazione dell'autorità di esecuzione dello Stato straniero.
- In assenza di accordi di reciprocità con Stati non UE (es. Svizzera), le misure alternative eseguite in tali Paesi sono inammissibili per mancanza di strumenti operativi di controllo.
- Spetta al ricorrente l'onere di allegare prove adeguate della residenza legale e abituale nello Stato estero e della disponibilità effettiva del domicilio ove svolgere la misura; documenti insufficienti (es. solo contratto di locazione breve) possono determinare l'inammissibilità.
- L'elezione di domicilio ai fini processuali non equivale alla disponibilità di un domicilio idoneo per l'esecuzione di una misura alternativa; il giudice valuta la concretezza e l'effettività del luogo di custodia e la possibilità di svolgere i controlli necessari.
- Se il richiedente dichiara di non poter rientrare in Italia, risulta contraddittorio pretendere l'esecuzione della misura domiciliare nel territorio nazionale senza dimostrare la reale possibilità di sottoporsi ai controlli richiesti.
- Il giudice deve verificare sia la compatibilità normativa dell'esecuzione all'estero sia la concreta possibilità di controllo da parte delle autorità competenti; difficoltà operative non giustificano il riconoscimento automatico della misura senza le condizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale.
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