Cassazione Civile, Ordinanza n. 16832/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla tassazione di somme percepite da un azionista di una banca in esecuzione di un accordo transattivo intervenuto dopo una lite societaria. In origine l'assemblea della banca aveva deliberato la trasformazione da cooperativa a società per azioni e l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile, operazioni ritenute lesive del diritto di opzione dei soci; il tribunale aveva dichiarato nulle le delibere. In appello, però, le parti avevano transatto: i soci, tramite i loro mandatari, avevano accettato un importo complessivo da ripartire, e al contribuente era stata corrisposta una somma indicata in parte come ristoro per la perdita del voto capitario e in parte come indennizzo per la rinuncia a pretese risarcitorie per la mancata consegna di azioni. Il contribuente aveva poi dichiarato il reddito e versato IRPEF e addizionali; quindi aveva chiesto rimborso, sostenendo in via principale la non imponibilità perché mera reintegrazione patrimoniale e, in subordine, la tassazione agevolata come redditi diversi da cessione di partecipazioni non qualificate. L'Ufficio aveva invece ritenuto le somme imponibili come redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere ex art. 67, comma 1, lett. l), TUIR. La C.T.R. aveva accolto l'appello del contribuente qualificando le somme come redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. c-bis), TUIR; l'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando violazione di legge per avere il giudice d'appello erroneamente escluso la riconducibilità delle somme alla categoria residuale di cui alla lett. l) e per non avere valorizzato il contenuto transattivo, che a suo dire remunerava la rinuncia al contenzioso e non la perdita del diritto di opzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il motivo, ma lo ha giudicato infondato. Ha affermato che la transazione non aveva remunerato un generico obbligo di fare, non fare o permettere, bensì la rinuncia onerosa al diritto di opzione, diritto inerente alla partecipazione sociale e già posto a base della lite originaria. La rinuncia a titolo oneroso a tale diritto è stata considerata fiscalmente assimilabile alla cessione a titolo oneroso di diritti partecipativi e quindi riconducibile ai redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-bis), TUIR. È stato inoltre escluso che la categoria degli obblighi di fare, non fare o permettere possa operare come clausola generale idonea a ricondurre qualsiasi transazione a un regime fiscale sostitutivo o più gravoso, dovendosi invece guardare alla natura sostanziale dei diritti dedotti in transazione. Il ricorso dell'Agenzia è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. c-bis), T.U.I.R.
ricomprende, in sostanza, anche la rinuncia onerosa al diritto di opzione, assimilabile alla cessione onerosa di diritti partecipativi
art. 67, comma 1, lett. l), T.U.I.R.
non è applicabile quando la somma transatta remunera la rinuncia a un diritto partecipativo e non l'assunzione di un autonomo obbligo di fare, non fare o permettere
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato con riferimento al silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, art. 5
richiamato come regime fiscale applicabile ai redditi diversi riconducibili alla lett. c-bis)
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non applicato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato
Massime di principio
- In materia tributaria, la qualificazione fiscale di somme corrisposte in esecuzione di una transazione deve dipendere dalla natura sostanziale del diritto o dell'interesse rinunciato, e non dalla sola etichetta formale attribuita dalle parti all'accordo.
- La rinuncia onerosa a un diritto inerente alla partecipazione sociale può essere equiparata, ai fini fiscali, a una cessione onerosa del diritto stesso quando il corrispettivo sia causalmente collegato alla perdita di quel diritto.
- La categoria dei redditi derivanti da obblighi di fare, non fare o permettere ha carattere residuale e non può essere utilizzata in modo elastico per attrarre automaticamente a tassazione transazioni che, per contenuto reale, compensano la rinuncia a diritti partecipativi o patrimoniali specifici.
- Nella transazione, il giudice deve accertare quale diritto sia stato effettivamente sacrificato e quale vantaggio economico ne sia derivato alla controparte, senza fermarsi alla descrizione convenzionale dell'accordo.
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