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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09107/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta ad accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'ente presso cui aveva operato, sostenendo che la prestazione fosse stata svolta nell'ambito di un appalto non genuino e di una illecita intermediazione di manodopera. In primo e secondo grado la domanda è stata respinta, perché i giudici di merito hanno ritenuto, sulla base delle prove, che il rapporto restasse formalmente e sostanzialmente imputabile alle società appaltatrici e non all'ente utilizzatore. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha articolato numerosi motivi, tutti incentrati sulla violazione delle norme civilistiche e del d.lgs. n. 276 del 2003 in tema di appalto e somministrazione, deducendo anche omesso esame di fatti decisivi: assenza di organizzazione autonoma dell'appaltatore, eterodirezione da parte dei funzionari dell'ente, identità delle mansioni rispetto ai dipendenti dell'ente, utilizzo di strumenti e supporti informatici dell'ente, retribuzione oraria, inserimento nel sistema aziendale, assenza di rischio d'impresa e di sostituzioni, e altri indici fattuali che, secondo il ricorrente, avrebbero dimostrato un appalto fittizio e una somministrazione irregolare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché la sentenza d'appello era una decisione di conferma della prima decisione sulla base dei medesimi fatti, integrando una cd. doppia conforme, con conseguente preclusione del vizio di omesso esame. Ha inoltre giudicato infondate o inammissibili le doglianze di violazione di legge, rilevando che la Corte territoriale aveva accertato in fatto l'assenza di eterodirezione dell'ente e, quindi, aveva correttamente escluso la configurabilità di somministrazione irregolare o di appalto non genuino. Le richieste di riesame delle testimonianze e delle risultanze istruttorie sono state dichiarate inammissibili perché estranee al sindacato di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso invocava sia la violazione di legge sia l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso la praticabilità del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme e ha ribadito che il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del merito e delle prove.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Ritenuto applicabile ratione temporis, preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado sulle stesse ragioni di fatto.

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la genuinità dell'appalto; la Corte ha ritenuto che l'accertamento di fatto dei giudici di merito escludesse la sussistenza di un appalto non genuino.

  • art. 1676 c.c.

    Norma richiamata nel quadro delle doglianze sul rapporto di appalto; non è stata ritenuta violata in presenza dell'accertamento negativo sull'interposizione illecita.

  • art. 2126 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la tutela del lavoro prestato; la Corte non ha ravvisato i presupposti per applicarlo al di fuori dell'accertata imputazione del rapporto alle appaltatrici.

  • d.lgs. n. 276 del 2003, artt. 2, 21, 27, 29

    Le norme sulla somministrazione e sull'appalto sono state richiamate per sostenere l'illiceità dell'interposizione; la Corte ha confermato che, accertata l'assenza di eterodirezione dell'ente e la riconducibilità del rapporto alle appaltatrici, non ricorrevano somministrazione irregolare né appalto non genuino.

  • art. 18 della legge n. 300 del 1970

    Richiamato come base della domanda di tutela conseguente all'accertamento del rapporto subordinato con l'ente.

  • art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015

    Richiamato dal ricorrente come parametro per l'indennità risarcitoria richiesta in via subordinata.

  • art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato dal ricorrente come ulteriore fonte della pretesa risarcitoria nei confronti dell'ente pubblico.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso respinto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulla base della medesima ricostruzione fattuale: opera il limite della doppia conforme.
  • La deduzione di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o in un riesame del merito, attività riservate al giudice di merito.
  • Ai fini della qualificazione di un rapporto come appalto genuino o come somministrazione illecita, è निर्णisiva la verifica in fatto dell'autonomia organizzativa e dell'assenza di eterodirezione in capo all'appaltatore o all'utilizzatore.
  • La mera presenza del lavoratore presso il committente, l'uso di strumenti del committente, l'inserimento funzionale nel servizio e l'identità di mansioni con dipendenti dell'utilizzatore non bastano, da soli, se il giudice di merito accerta che il rapporto è rimasto imputato all'appaltatore e manca l'eterodirezione del committente.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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