Cassazione Civile, Ordinanza n. 11612/2025 del 03/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomina)
La controversia
In un procedimento monitorio per il recupero di euro 947,46 a titolo di quota dei compensi asseritamente dovuti all'amministratore di un condominio, la destinataria del decreto ingiuntivo propose opposizione ex art. 645 c.p.c., deducendo anzitutto la nullità del decreto perché recante una sottoscrizione illeggibile del giudice emittente e, inoltre, contestando nel merito l'esistenza e l'ammontare del credito azionato. Rigettata l'opposizione, la stessa parte propose appello, ma il Tribunale dichiarò l'inammissibilità dell'impugnazione. In cassazione furono dedotti due motivi: con il primo si censurava la mancata declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo e della sentenza sull'opposizione per assenza di intelligibilità della sottoscrizione; con il secondo si contestava l'inammissibilità dell'appello, sostenendo che erano state denunciate violazioni dei principi regolatori del procedimento monitorio, in particolare in tema di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso la nullità/inesistenza del decreto ingiuntivo sulla base di un elemento estrinseco al provvedimento, cioè l'intestazione del fascicolo e l'assegnazione del procedimento a un determinato giudice. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Nola, in diversa composizione, perché riesamini la vicenda alla luce del principio secondo cui la sottoscrizione illeggibile è equiparata al difetto di sottoscrizione salvo che dal solo contenuto dell'atto risultino elementi univoci di identificazione del giudice. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il giudice di rinvio dovrà anche pronunciarsi sulle spese del giudizio di legittimità e, se ravviserà il vizio di sottoscrizione del decreto, dovrà comunque esaminare nel merito la domanda monitoria, poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione.
Norme richiamate
art. 645 c.p.c.
L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve esaminare anche il merito della domanda monitoria.
art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.
I motivi di ricorso sono stati prospettati come nullità della sentenza e del procedimento.
art. 132, secondo comma, num. 5, c.p.c.
Il difetto di sottoscrizione del giudice è equiparato alla sottoscrizione illeggibile quando questa non consenta l'identificazione del magistrato autore del provvedimento.
art. 339, terzo comma, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'appellabilità della decisione per violazione di norme procedimentali.
art. 113, secondo comma, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la violazione dei principi regolatori del procedimento renda appellabile la sentenza.
art. 133, c.p.c.
Citato nel testo come parte del quadro normativo richiamato nei motivi, senza specifica autonoma elaborazione della Corte.
art. 135, quarto comma, c.p.c.
Richiamato nei motivi in relazione alla validità del provvedimento e alla sua sottoscrizione.
art. 159 c.p.c.
Richiamato nei motivi in tema di nullità degli atti processuali.
art. 161 c.p.c.
Richiamato nei motivi in tema di nullità della sentenza e regime delle invalidità.
art. 162 c.p.c.
Richiamato nei motivi in tema di sanatoria/nullità degli atti processuali.
art. 633 c.p.c. e segg.
Richiamati dalla ricorrente per contestare i presupposti del procedimento monitorio, in particolare certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Massime di principio
- La sottoscrizione illeggibile apposta in calce a un provvedimento giurisdizionale è equiparata al difetto di sottoscrizione e determina l'inesistenza giuridica del provvedimento, salvo che dallo stesso testo dell'atto emergano elementi univoci e interni idonei a identificarne l'autore.
- Ai fini della validità della sottoscrizione non è consentito fare riferimento a elementi estrinseci al provvedimento, come i registri di cancelleria o l'intestazione del fascicolo: l'identificazione del giudice deve risultare dal solo contenuto dell'atto.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve comunque procedere all'esame della domanda monitoria nel merito, poiché l'opposizione apre un ordinario giudizio di cognizione.
- Se il giudice di appello omette di applicare il principio che equipara la sottoscrizione illeggibile al difetto di sottoscrizione, la decisione è cassabile per violazione di legge processuale.
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