Cassazione Penale, Ordinanza n. 26844/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Milano, in sede di rinvio disposto dalla Quinta Sezione della Corte di cassazione con sentenza del 18/03/2025, ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Milano del 16/11/2023. Nei confronti dell'imputato, in relazione al reato di furto in abitazione di cui all'art. 624-bis c.p., è stata riconosciuta la diversa ipotesi di cui all'art. 116 c.p., con conseguente rideterminazione della pena in anni due e mesi uno di reclusione ed euro seicento di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. per inosservanza o erronea applicazione di legge, lamentando in particolare l'errata determinazione della pena finale. La Suprema Corte rileva che la valutazione sulla misura della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che, quando essa sia esercitata in modo congruo, logico e coerente con l'art. 133 c.p., non è censurabile in cassazione come rivalutazione del merito. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva già operato una decurtazione sanzionatoria per effetto dell'applicazione dell'art. 116 c.p., in misura inferiore al massimo possibile, fornendo adeguata motivazione; la doglianza mira dunque a una nuova valutazione non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione della Corte di appello di Milano, che aveva riconosciuto l'ipotesi di cui all'art. 116 c.p. in relazione al reato di cui all'art. 624-bis c.p. e aveva rideterminato la pena in anni due e mesi uno di reclusione ed euro seicento di multa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
Norma incriminatrice richiamata come reato oggetto del giudizio di merito; la Corte ricorda che la fattispecie è stata oggetto di riqualificazione in sede di rinvio ai fini del trattamento sanzionatorio.
art. 116 c.p.
La sua applicazione ha comportato una decurtazione della pena rispetto alla fattispecie originaria; la scelta della misura della riduzione, se congruamente motivata e inferiore al massimo possibile, non è sindacabile in cassazione come rivalutazione del merito.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
È il parametro di ricorso invocato per denunciare violazione di legge; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta in realtà a contestare la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla pena.
art. 133 c.p.
Richiamato come parametro generale della commisurazione della pena; la Corte afferma che non è necessario l'esame di tutti i criteri ivi previsti, purché la motivazione sia congrua e logica.
art. 52 d.lgs. 196/03
Richiamato nel dispositivo finale per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in presenza di inammissibilità non escludente profili di colpa.
Massime di principio
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione congrua, logica e coerente con i criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Il ricorso per violazione di legge non può essere usato per ottenere una rivalutazione in fatto della misura della pena o per imporre una diversa valorizzazione di elementi già esaminati dal giudice di merito.
- Quando il giudice di rinvio applica una diminuzione di pena per effetto della riqualificazione giuridica del fatto e la quantifica al di sotto del massimo consentito, la relativa scelta sanzionatoria è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove non sia esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26705/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26706/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26707/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26708/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26717/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26718/2026 del 16/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →