Cassazione Penale, Sentenza n. 1205/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revoca degli arresti domiciliari imposti in vista dell'estradizione richiesta dagli USA, deducendo che la richiesta estradizionale non sarebbe stata ricevuta entro il termine convenzionale di 45 giorni previsto dall'art. XII, par. 4 del Trattato USA-Italia. Pur riconoscendo la regolarità formale della documentazione inviata all'autorita' esecutiva (Ministero degli Affari Esteri), ha sostenuto l'illegittimità del meccanismo che consente all'autorità esecutiva di ricevere la richiesta e di trasmetterla all'autorità giudiziaria senza vincoli temporali, con il rischio che l'estradando rimanga soggetto a misura cautelare oltre i termini ragionevoli e con compromissione del diritto di difesa; ha prospettato una questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto legittimo che, nel sistema di esecuzione delle richieste di estradizione tra Stati con sistemi diversi come Italia e USA, il destinatario convenzionale della richiesta sia il Ministero degli Affari Esteri che la inoltra poi al Ministero della Giustizia e all'autorità giudiziaria competente. La Corte ha escluso l'irragionevolezza della norma e ha richiamato l'esistenza di limiti temporali della detenzione cautelare previsti dai commi 4 e 4-bis dell'art. 714 c.p.p. Ha condannato inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Trattato di estradizione tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Repubblica Italiana, art. XII, par. 4
La Corte interpreta che il termine convenzionale (45 giorni) si considera rispettato con la trasmissione della richiesta all'autorità esecutiva designata (Ministero degli Affari Esteri), non essendo richiesto che il termine sia riferito al ricevimento da parte dell'autorità giudiziaria
Costituzione, art. 3
La presunta violazione del principio di ragionevolezza e uguaglianza evocata dal ricorrente non e' stata ritenuta sufficiente a dichiarare l'illegittimità della normativa di esecuzione del Trattato; la Corte non ha ravvisato contrasto con l'art. 3
Codice di procedura penale, art. 714, commi 4 e 4-bis
Tali disposizioni fissano limiti temporali massimi alla durata delle misure coercitive in materia di estradizione e costituiscono il presidio normativo per evitare detenzioni oltre termini ragionevoli, secondo la Corte
Legge n. 69 del 2005, art. 4, comma 2
La Corte richiama lo schema procedurale del mandato di arresto europeo, dove pur essendo l'autorità giudiziaria titolare della decisione, il Ministro della Giustizia svolge funzioni di trasmissione/ricontatto amministrativo, a supporto della legittimità del modello di ricezione/transmissione amministrativa delle richieste internazionali
Massime di principio
- La trasmissione tempestiva della richiesta estradizionale al Ministero degli Affari Esteri, se previsto dal Trattato, soddisfa il requisito temporale convenzionale; non e' necessario che l'autorità giudiziaria riceva la richiesta entro lo stesso termine
- Per contestare il meccanismo amministrativo di inoltro occorre dimostrare un concreto pregiudizio derivante da una detenzione oltre i limiti previsti dalla normativa interna; la tutela contro detenzioni eccessive si persegue anche mediante gli strumenti previsti dall'art. 714 c.p.p.
- Lo schema di trasmissione amministrativa delle richieste internazionali (Ministero -> Ministero -> autorità giudiziaria) e' considerato compatibile con il principio di ragionevolezza e con la separazione dei ruoli tra autorità esecutiva e giudiziaria, specie in rapporti con Paesi con ordinamenti molto diversi
- In situazioni simili il ricorrente dovrebbe monitorare i termini di durata delle misure coercitive e, se la durata eccede i limiti di legge, proporre impugnazioni fondate su violazione degli specifici termini procedurali (art. 714 c.p.p.) piuttosto che sulla mera irregolarità dell'ordine di ricezione amministrativa della richiesta
- La rinunzia al ricorso da parte dell'estradando non impedisce che il giudice valuti la fondatezza formale e sostanziale delle questioni; tuttavia, questioni di legittimità costituzionale devono essere credibili e non meramente speculative per essere accolte
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