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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34047/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore esecutato)

La controversia

Nel corso di un'esecuzione presso terzi promossa da un avvocato creditore nei confronti di un debitore esecutato, la società terza pignorata aveva ricevuto un'ordinanza di assegnazione e aveva poi proposto opposizione agli atti esecutivi contro tale provvedimento. Il debitore esecutato ha impugnato la sentenza del Tribunale che aveva accolto l'opposizione, deducendo, con due motivi, che: 1) l'opposizione era tardiva perché l'ordinanza di assegnazione risultava notificata alla terza pignorata già in data 4 gennaio 2018, sicché il ricorso del 6 marzo 2018 era oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.; 2) il Tribunale aveva erroneamente applicato gli artt. 548 e 549 c.p.c., avendo ritenuto ammissibile l'opposizione del terzo pur in difetto di prova della mancata o irregolare conoscenza del provvedimento per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Il creditore procedente, nel controricorso, ha aderito alla doglianza di tardività. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la prima notificazione valida dell'ordinanza faceva decorrere il termine di venti giorni e che l'opposizione era stata proposta oltre tale termine; ha quindi cassato senza rinvio la sentenza e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla terza pignorata. Il secondo motivo è stato assorbito, così come le doglianze del controricorso del creditore, qualificabili eventualmente come ricorso incidentale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale per tardività dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., rilevando che il termine di venti giorni decorreva dalla prima notifica valida dell'ordinanza di assegnazione, avvenuta il 4 gennaio 2018, e non dalla seconda. Ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio, perché la causa non poteva essere proposta, e ha deciso nel merito dichiarando inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla terza pignorata. Il secondo motivo del ricorso principale è stato assorbito, e sono rimaste assorbite anche le difese dell'altro controricorrente. Le spese di merito e di cassazione sono state poste a carico della società terza pignorata soccombente.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione è perentorio; la sua inosservanza comporta l'inammissibilità dell'opposizione.

  • art. 548 c.p.c.

    È richiamato per contestare l'erronea ammissione dell'opposizione del terzo in assenza di prova della mancata o irregolare conoscenza del provvedimento o di caso fortuito/forza maggiore.

  • art. 549 c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 548 c.p.c. nel secondo motivo, ma la relativa censura resta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    La cassazione senza rinvio è disposta quando la causa non poteva essere proposta, come nel caso di opposizione tardiva soggetta a decadenza processuale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È menzionato per il deposito della motivazione nei termini del procedimento camerale.

Massime di principio

  • L'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione valida dell'atto: la prima notifica utile fa decorrere il termine, anche se l'atto sia stato successivamente ritrasmesso o rinotificato.
  • La decadenza dal termine per proporre opposizione agli atti esecutivi è rilevabile d'ufficio e, quando risulti che l'azione non poteva essere proposta, la Corte può cassare senza rinvio e decidere nel merito dichiarando inammissibile l'opposizione.
  • In presenza di una notificazione documentalmente risultante in atti, non è sufficiente una contestazione apodittica della controparte per escluderne l'efficacia ai fini della decorrenza del termine processuale.
  • Quando il primo motivo di ricorso determina la definizione della controversia per tardività dell'azione, restano assorbiti gli ulteriori motivi e le eventuali censure svolte negli atti difensivi delle altre parti, se qualificabili come impugnazione incidentale.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveNotificazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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