Cassazione Penale, Sentenza n. 3673/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva annullato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal GIP nei confronti di Egidio per il reato (concorso in detenzione di armi) relativo al tentato omicidio di Domenico Masi e Paolo Pesce. La Procura deduceva che il Tribunale avesse erroneamente escluso i gravi indizi di colpevolezza: egli sarebbe stato presente in modo continuativo (circa quattro ore) in abitazioni e sulla "piazza di spaccio" insieme a soggetti armati, avrebbe parlato ripetutamente con i coindagati, si sarebbe riparato insieme a loro durante il primo conflitto a fuoco, avrebbe seguito e accompagnato Furgiero (armato), avrebbe guidato un motoveicolo coprendosi il volto con una bandana, sarebbe stato in possesso di guanti di lattice (uno dei quali gonfiato prima dell'attacco), ed è stato ripreso più volte in vicinanza degli altri indagati prima e dopo l'agguato. La Procura sosteneva che tali elementi integrassero gravi indizi di concorso nella detenzione/porto di armi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le circostanze indicate dalla Procura, anche se ricostruibili dal ricorso, non integrino i requisiti necessari per configurare il concorso nella detenzione/porto illegale di armi. In particolare la Corte ha richiamato il principio secondo cui è richiesto, alternativamente, che ciascun compartecipe abbia la disponibilità materiale dell'arma (ossia possa in qualsiasi momento disporne) oppure che l'agente aderisca a un'impresa criminosa programmata che preveda l'uso di armi di cui altri hanno l'esclusiva disponibilità. Nel caso concreto non risulta né la disponibilità materiale dell'arma da parte di Egidio, né elementi sufficienti per ritenere la sua partecipazione a una azione delittuosa programmata con impiego di armi: la semplice e reiterata presenza accanto a persone armate e comportamenti quali parlarsi, ripararsi insieme, portare guanti o coprirsi il volto non sono stati ritenuti idonei a fondare i gravi indizi richiesti. Pertanto il ricorso della Procura è stato respinto per inammissibilità.
Norme richiamate
art. 110 c.p., art. 81 c.p., art. 416-bis c.p.
art. 110, art. 81, art. 416-bis codice penale
Gli articoli richiamati indicano la partecipazione al reato (concorso) e l'associazione di tipo mafioso; la Corte valuta che, ai fini del concorso nella detenzione di armi, serve prova della disponibilità materiale dell'arma o dell'adesione a un'impresa criminale che preveda l'uso di armi
legge 2 ottobre 1967 n. 895
artt. 2, 4, 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895
Norme richiamate nella imputazione (sistematica rispetto ai reati connessi), la Corte non muta la funzione delle norme ma valuta l'insufficienza degli indizi rispetto alla fattispecie contestata
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 6796 del 22/01/2019 (Susino)
Sez. 1, n. 6796 del 22/01/2019, Susino, Rv. 274806
Principio secondo cui per configurare il concorso nella detenzione/porto di armi è necessario che ciascun compartecipe abbia la disponibilità materiale dell'arma (ossia la possibilità di disporne in qualsiasi momento)
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013 (Amanto)
Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amanto, Rv. 259479
Conferma della esigenza di disponibilità materiale o di chiara adesione a un progetto criminoso che comporti l'impiego di armi
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017 (Esposito/Foschini)
Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017, dep. 2018, Esposito/Foschini, Rv. 274364
Affinamento della disciplina: l'adesione all'impresa criminosa è idonea a integrare il concorso quando emerga che l'agente abbia aderito a un piano criminoso che prevedeva l'uso di armi
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 46286 del 23/09/2003 (Inglese)
Sez. 2, n. 46286 del 23/09/2003, Inglese, Rv. 226971
Precedente richiamato a supporto del principio secondo cui la mera vicinanza a soggetti armati non è, di per sé, sufficiente per ravvisare il concorso nella detenzione di armi
Massime di principio
- Per configurare il concorso nella detenzione/porto illegale di armi occorre dimostrare o la disponibilità materiale dell'arma da parte del singolo o la sua adesione a un progetto criminoso programmato che prevedeva l'uso di armi; la mera presenza accanto a persone armate non basta.
- La valutazione dei gravi indizi richiede prove che consentano di inferire un contributo concreto dell'indagato alla condotta; atti preparatori generici (parlare, ripararsi insieme, restare per ore nello stesso luogo, indossare guanti o coprirsi il volto) non costituiscono automaticamente tale contributo.
- Le videoriprese e le immagini vanno valutate alla luce della loro capacità di provare la disponibilità materiale o lo scambio/uso dell'arma (es. consegna, maneggio, occultamento); senza tali elementi la misura cautelare per il reato di detenzione/porto di armi è difficile da giustificare.
- In situazioni simili è utile cercare elementi aggiuntivi di coordinamento (comunicazioni, ruoli assegnati, previsioni di impiego dell'arma, prove di consegna/trasporto dell'arma) per dimostrare l'adesione a un'impresa criminosa.
- Per il giudice cautelare la gravità degli indizi va apprezzata con attenzione: l'adozione di misure cautelari richiede un quadro indiziario solido e specifico, non solo indizi di contesto o congetture fondate sulla presenza.
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