Ordinanza n. 902/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato relativo alla pratica n. P-SO/L/Q/2025/101127 emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Sondrio in data 07.04.2026, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Sondrio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato relativa a una pratica di assunzione di lavoratore straniero. Il giudice ha esaminato, nella fase cautelare, il requisito del fumus boni iuris, rilevando che l'amministrazione aveva contestato carenze documentali e che, tra i documenti necessari, l'asseverazione prevista dall'art. 24-bis, comma 2, d.lgs. 286/1998 doveva essere prodotta unitamente alla richiesta di assunzione. Il ricorrente aveva effettuato integrazioni documentali soltanto nel corso del giudizio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. A un primo sommario esame, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché le carenze documentali rilevate dall'amministrazione apparivano idonee a giustificare la revoca del nulla osta. Il giudice ha inoltre escluso che le integrazioni documentali prodotte soltanto nel corso del giudizio, inclusa l'asseverazione prevista dall'art. 24-bis, comma 2, d.lgs. 286/1998, potessero incidere sulla legittimità del provvedimento, dovendo tale documento essere presentato contestualmente alla richiesta di assunzione. Il periculum in mora non è stato specificamente valorizzato, risultando sufficiente il difetto di fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 24-bis, comma 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
deve essere prodotta unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero
L'asseverazione costituisce documentazione da produrre contestualmente alla richiesta di assunzione; la sua produzione soltanto nel corso del giudizio non incide, in sede cautelare, sulla legittimità della revoca del nulla osta fondata sulle carenze documentali.
art. 55 c.p.a.
Costituisce il riferimento processuale per la domanda cautelare, respinta per la ritenuta carenza di fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare della legittimità della revoca di un nulla osta al lavoro subordinato, le carenze documentali rilevate dall'amministrazione possono integrare un presupposto sufficiente a escludere il fumus boni iuris quando appaiano idonee a giustificare la revoca.
- La documentazione richiesta per l'assunzione di un lavoratore straniero deve essere prodotta nel momento procedimentale previsto dalla disciplina applicabile; la produzione tardiva, effettuata soltanto nel corso del giudizio, non sana la carenza documentale originaria né incide sulla legittimità del provvedimento impugnato.
- In sede cautelare, il difetto di fumus boni iuris giustifica il rigetto della domanda di sospensione senza che sia necessario riconoscere rilievo decisivo al periculum in mora.
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