Cassazione Civile, Ordinanza n. 10391/2023 del 18/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di liquidazione del compenso spettante a un difensore che aveva assistito un professionista ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento monitorio poi rigettato. Il Tribunale di Firenze, adito con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., aveva riconosciuto al difensore la somma di euro 534,00, oltre accessori, ritenendola pari al cinquanta per cento dell’importo di riferimento e applicando l’ulteriore abbattimento previsto dalla disciplina del patrocinio a spese dello Stato. Il difensore, costituitosi in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, la nullità della decisione per asserita contraddittorietà tra motivazione e dispositivo e per mancanza di motivazione sul rigetto parziale; con un secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato e dei parametri forensi, sostenendo che dovesse essergli liquidato l’importo medio delle tariffe professionali e non una somma inferiore a tale media.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché estraneo alla ratio decidendi, osservando che la decisione di merito aveva chiarito la ragione del parziale accoglimento della domanda, ossia la liquidazione del minimo consentito con l’ulteriore riduzione prevista dall’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002. Ha poi rigettato il secondo motivo, ribadendo il principio secondo cui, nel patrocinio a spese dello Stato, l’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 pone la media dei valori tariffari come limite massimo della liquidazione, ma non impone di liquidare necessariamente il compenso in misura pari alla media, potendo il giudice riconoscere anche una somma inferiore, purché non al di sotto delle tariffe minime. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Ministero non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato solo come parametro di censura sulla motivazione; la Corte non accoglie la doglianza perché non pertinente alla ratio della decisione di merito.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
Invocato dal ricorrente per lamentare mancanza o contraddittorietà della motivazione; la Corte ritiene la censura inammissibile perché la decisione del giudice di merito era comprensibile nella sua ratio.
art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2
Richiamato nella doglianza motivazionale, ma senza esito favorevole per il ricorrente.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Usato per censurare l’omesso esame/contraddittorietà; la Corte non ravvisa un vizio decisivo di motivazione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Richiamato in subordine per nullità della sentenza; la Corte esclude il vizio per assenza di contrasto rilevante tra motivazione e dispositivo.
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
La media dei valori tariffari costituisce limite massimo della liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non un criterio obbligatorio di liquidazione media.
art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002
Conferma l’ulteriore riduzione applicabile alla liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato.
art. 15, comma 5, d.m. 55/2014
Richiamato dal ricorrente a sostegno della richiesta di liquidazione secondo parametri medi.
art. 13, comma 6, l. n. 247 del 2012
Richiamato dal ricorrente nella contestazione dei parametri forensi applicati.
art. 82 d.lgs. n. 150 del 2011
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del procedimento di liquidazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell’impugnazione, consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo eventualmente dovuto.
art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Richiamato per la riserva della motivazione nei termini del procedimento camerale.
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato, la previsione che vieta di superare i valori medi tariffari fissa un tetto massimo alla liquidazione del compenso, ma non impone al giudice di liquidare sempre la media aritmetica dei parametri.
- Il compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato può essere liquidato anche in misura inferiore alla media tariffaria, purché non scenda sotto il minimo consentito dalla disciplina applicabile.
- Una censura di contraddittorietà tra motivazione e dispositivo è inammissibile se la decisione, letta complessivamente, rende chiara la ragione del parziale accoglimento o del rigetto della domanda.
- Per contestare efficacemente la liquidazione del compenso professionale non basta invocare genericamente i parametri medi: occorre dimostrare la violazione del criterio legale concretamente applicabile o l’erronea applicazione dei limiti minimi e massimi previsti.
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