Sentenza n. 1413/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, 14 luglio 2025, n. 2641, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione ARERA n. 413/2021/R/gas, recante il rigetto della richiesta di riconoscimento di costi operativi addizionali per sistemi di telelettura/telegestione e concentratori, nonché determinazione direttoriale ARERA n. 13/2020 quale atto presupposto
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante ha contestato la sentenza del TAR Lombardia n. 2641/2025, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per mancata tempestiva impugnazione della determinazione direttoriale ARERA n. 13/2020. Con il primo motivo ha sostenuto che tale determinazione non fosse immediatamente lesiva, limitandosi a disciplinare le modalità operative di presentazione delle istanze per il riconoscimento tariffario dei costi relativi agli anni 2017-2019, e che la lesione fosse sorta soltanto con il successivo rigetto della propria istanza. Ha inoltre dedotto che la determinazione n. 13/2020 avrebbe confermato criteri già stabiliti dalla deliberazione n. 537/2019/R/gas, ritenuta satisfattiva per altra società del medesimo gruppo. Con il secondo motivo ha censurato, per ragioni di merito, le argomentazioni con cui il TAR aveva comunque ritenuto infondato il ricorso, sebbene lo avesse previamente dichiarato inammissibile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto il primo motivo e confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado. La determinazione direttoriale n. 13/2020, pur formalmente relativa alle modalità di presentazione delle istanze, aveva individuato e circoscritto il perimetro dei costi ammissibili e non ammissibili al riconoscimento tariffario per il triennio 2017-2019. Il rinvio, contenuto nel dispositivo, ai criteri e alle modalità applicative illustrati nella motivazione rendeva tali criteri parte integrante del contenuto precettivo dell'atto. La determinazione era quindi un atto amministrativo generale immediatamente lesivo, poiché gli atti successivi di applicazione erano vincolati dai criteri già fissati. In particolare, essa escludeva dal riconoscimento i costi relativi alla gestione, esercizio e manutenzione dei gruppi di misura, salvo quelli del personale addetto alla gestione delle SIM; l'istanza della società riguardava invece costi di manutenzione straordinaria dei gruppi di misura. L'atto avrebbe dovuto essere impugnato entro il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione, senza attendere il provvedimento applicativo di rigetto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse: le argomentazioni di merito svolte dal giudice dopo una statuizione di inammissibilità sono prive di autonoma rilevanza giuridica e non costituiscono una distinta ratio decidendi da impugnare. L'appello è stato quindi in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile; spese compensate.
Norme richiamate
art. 29 RTDG 2014-2019, Parte II del TUDG
La disposizione prevedeva il riconoscimento a consuntivo dei costi operativi e di capitale relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori e imponeva, per le soluzioni buy, la presentazione di una specifica istanza secondo modalità definite con determinazione direttoriale.
art. 29.1 RTDG 2014-2019
Individuava le componenti tariffarie, tra cui TEL e CON, destinate a coprire i costi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori, nonché la componente t(ins) destinata ai costi operativi di installazione e manutenzione dei gruppi di misura.
art. 29.2 RTDG 2014-2019
Prevedeva il riconoscimento a consuntivo dei costi, con un tetto ai riconoscimenti tariffari.
art. 29.3 RTDG 2014-2019
Richiedeva alle imprese che avessero adottato soluzioni buy di presentare una specifica istanza per il riconoscimento dei costi, secondo modalità definite dalla competente direzione dell'Autorità.
art. 30 c.p.a.
null
Massime di principio
- Un atto amministrativo generale è immediatamente impugnabile quando, pur rivolgendosi a una categoria di destinatari individuabile soltanto ex post, contiene prescrizioni che delimitano direttamente le posizioni giuridiche dei destinatari e vincolano il contenuto degli atti successivi; in tal caso il termine decadenziale decorre dalla pubblicazione dell'atto generale e non dall'adozione dell'atto applicativo.
- Il rinvio contenuto nel dispositivo di un atto amministrativo ai criteri esposti nella motivazione può rendere tali criteri parte integrante del contenuto precettivo dell'atto, con conseguente immediata lesività delle prescrizioni sostanziali così richiamate.
- Quando un atto generale definisce il perimetro dei costi o dei benefici ammissibili a un riconoscimento tariffario, l'operatore che intenda contestare tale delimitazione deve impugnare direttamente l'atto nel termine decorrente dalla sua pubblicazione, senza attendere il successivo provvedimento di rigetto dell'istanza.
- Le argomentazioni sul merito svolte dal giudice dopo una declaratoria di inammissibilità, quando siano formulate in via meramente subordinata, non costituiscono un'autonoma ratio decidendi e non attribuiscono alla parte soccombente un interesse distinto a impugnarle nel merito.
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