Sentenza n. 599/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l’esecuzione: - della Sentenza Tribunale di Cagliari n. 1096/2024 pubbl. il 22/07/2024 RG n. 621/2023 passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1096/2024, passata in giudicato, relativa al riconoscimento di euro 1.500,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1096/2024, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare in suo favore, sulla Carta elettronica del docente e alle stesse condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, la somma di euro 1.500,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La sentenza era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era stata notificata all'Amministrazione il 19 settembre 2024. Nonostante la notifica, il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il ricorrente ha chiesto la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione integrale della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero, la rituale notificazione del ricorso per ottemperanza e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l'adempimento delle amministrazioni statali. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza n. 1096/2024 entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche territoriale, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta dell'interessato per compiere gli atti necessari. Il commissario potrà utilizzare, in caso di insufficienza dei fondi nei pertinenti capitoli di bilancio, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori, al rimborso del contributo unificato se versato e con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di attivare il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, consente il ricorso all'istituto del pagamento in conto sospeso per dare esecuzione all'obbligazione pecuniaria derivante dal titolo giudiziale.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
La sentenza posta in esecuzione riconosceva, oltre alla sorte capitale, il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all'accredito fino all'effettiva attribuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando una sentenza passata in giudicato, notificata all'amministrazione obbligata, non sia stata eseguita e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle amministrazioni statali dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo giudiziale entro un termine assegnato, specificando gli adempimenti necessari per realizzare il comando giudiziale.
- In sede di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventualità di persistente inadempimento, attribuendogli il potere di compiere in via sostitutiva tutti gli atti necessari all'esecuzione entro il termine fissato dal giudice.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività commissariale.
- L'eventuale insufficienza dei fondi nei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti oggetto del giudicato non impedisce l'esecuzione, potendo il commissario ricorrere al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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