Sentenza n. 4080/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento A) del P.d.C. n. 25/2025 rilasciato dal Comune di Giugliano in Campania con prot. n. 91604 del 09.07.25; B) di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra i quali, precipuamente, la relazione del tecnico istruttore del Settore Pianificazione del Comune di Giugliano con prot. n. 86011 del 26.06.2025 e il PRG dell'Ente Locale, adottato con delibera commissariale n. 87 del 29.10.1983.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire n. 25/2025 per la demolizione e ricostruzione, con incremento volumetrico del 35%, di un fabbricato residenziale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietarie confinanti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire rilasciato alle proprietarie confinanti, deducendo, in primo luogo, la violazione della disciplina sulle distanze tra costruzioni. Secondo la prospettazione, l’intervento non sarebbe stato qualificabile come mera ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione, ma come nuova costruzione, poiché comportava il passaggio da un edificio a un solo piano e una sola unità abitativa a un fabbricato di tre piani fuori terra, con due autonome unità abitative, maggiore volumetria, altezza e carico urbanistico. Ne sarebbe derivata l’inapplicabilità della deroga di cui all’art. 2-bis, comma 1-ter, d.P.R. 380/2001 e l’obbligo di rispettare le distanze minime previste dall’art. 9 d.m. 1444/1968. In secondo luogo, le ricorrenti hanno dedotto la violazione della disciplina regionale sull’efficientamento energetico, sostenendo che la documentazione allegata alla domanda non dimostrasse adeguatamente l’impiego di tecniche e materiali idonei a garantire le prestazioni energetico-ambientali richieste. Il Comune e le controinteressate hanno eccepito il difetto di interesse a ricorrere, anche in ragione della parziale abusività dell’immobile delle ricorrenti, e hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni di inammissibilità. Ha ritenuto sufficiente l’allegazione del concreto pregiudizio derivante dalla collocazione del nuovo fabbricato a 1,50 metri dal confine, dall’aumento delle volumetrie e delle altezze e dalla possibile compromissione di luce, aria e vista. La presenza di un piano terra legittimamente assentito fonda l’interesse a ricorrere, mentre la pendenza di una domanda di condono per il piano abusivo non elimina tale interesse. Il Collegio ha inoltre affermato che l’inderogabilità delle distanze tra fabbricati opera anche rispetto alle costruzioni abusive, salvo il caso in cui l’abuso sia successivo all’edificio regolarmente assentito, ipotesi non ricorrente. Nel merito, il TAR ha ritenuto che l’intervento potesse astrattamente essere qualificato come demolizione e ricostruzione nell’ambito della ristrutturazione edilizia, poiché la normativa regionale consente modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, nonché un incremento volumetrico del 35%. Tuttavia, ha distinto tra la parte ricostruita in corrispondenza della preesistenza e i due nuovi piani in sopraelevazione. La deroga alle distanze legittimamente preesistenti prevista dall’art. 2-bis, comma 1-ter, d.P.R. 380/2001 può operare soltanto per la parte che riproduce la preesistenza, mentre la sopraelevazione, in quanto aumento della sagoma d’ingombro e della volumetria, costituisce nuova costruzione e deve rispettare le distanze vigenti. Poiché il permesso aveva autorizzato anche i due nuovi piani in linea con il piano terra, in deroga alle distanze, il primo motivo è stato accolto e il titolo edilizio è stato annullato. Il secondo motivo è stato respinto: il titolo non era fondato sulla disciplina del Piano casa, bensì sull’art. 33-quater l.r. 5/2024; inoltre, la relazione tecnica prevedeva l’impiego di materiale coibente con caratteristiche isolanti idonee a ridurre i consumi energetici. Le spese sono state compensate per la complessità della questione interpretativa.
Norme richiamate
art. 2-bis, comma 1-ter, d.P.R. 380/2001
In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, [...] la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti
La deroga alle distanze preesistenti si applica alla ricostruzione della parte corrispondente all’edificio preesistente, ma non alle nuove sopraelevazioni che determinano un incremento della sagoma e della volumetria.
art. 9 d.m. 1444/1968
Le nuove costruzioni devono rispettare le distanze minime tra fabbricati previste dalla disciplina inderogabile.
art. 33-quater, commi 1, 2 e 6, l.r. Campania 16/2004, come modificata dalla l.r. 5/2024
Per gli interventi edilizi, di cui al comma 1, lettere a) e b), nel caso di edilizia residenziale, sono consentiti incrementi volumetrici fino a un massimo [...] del trentacinque per cento per interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
La disciplina regionale consente la demolizione e ricostruzione con modifiche dell’edificio e bonus volumetrico del 35%, ma tale qualificazione non esonera dal rispetto delle distanze per le parti dell’intervento che costituiscono nuova costruzione.
art. 4, comma 4, l.r. 19/2009
Per la realizzazione dell'ampliamento sono obbligatori: a) l'utilizzo di tecniche costruttive, con criteri di sostenibilità e utilizzo di materiale ecocompatibile, che garantiscano prestazioni energetico-ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di indirizzo regionali e dalla vigente normativa
La disposizione non è stata ritenuta applicabile al titolo, fondato sulla diversa disciplina dell’art. 33-quater l.r. 16/2004; comunque, la relazione tecnica prodotta conteneva una previsione sull’impiego di materiali coibenti idonei all’efficientamento energetico.
art. 3, comma 1, lettera d), d.P.R. 380/2001
La ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione può comportare modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e incrementi volumetrici solo nei casi espressamente previsti dalla legge o dagli strumenti urbanistici; l’intervento deve comunque riguardare un unico edificio e non può introdurre trasformazioni territoriali ulteriori non consentite.
Massime di principio
- La ricostruzione prevista dall’art. 2-bis, comma 1-ter, d.P.R. 380/2001 può mantenere le distanze legittimamente preesistenti soltanto nella misura in cui riproduca la preesistenza; le parti aggiuntive che determinano una sopraelevazione, un aumento della sagoma d’ingombro o un incremento volumetrico costituiscono nuova costruzione e devono rispettare le distanze vigenti.
- La qualificazione di un intervento come ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, anche quando la legislazione regionale consenta modifiche di sagoma, sedime e volumetria, non comporta automaticamente l’estensione delle deroghe sulle distanze alle parti dell’edificio che eccedono la consistenza preesistente.
- L’interesse a impugnare un titolo edilizio può essere fondato sull’allegazione di un pregiudizio concreto e attuale a luce, aria, vista, accesso e salubrità derivante dall’incremento di volumetria e altezza dell’edificio confinante; la parziale abusività dell’immobile del ricorrente non esclude l’interesse quando una parte legittimamente assentita possa subire il pregiudizio e quando penda una domanda di condono non ancora definita.
- L’inderogabilità delle distanze tra fabbricati, posta a tutela di un interesse pubblico, può essere fatta valere anche nei confronti di costruzioni abusive, salvo il caso in cui l’abuso sia successivo alla realizzazione dell’edificio regolarmente assentito rispetto al quale si invoca la tutela.
- La demolizione e ricostruzione rientra nella ristrutturazione edilizia, anziché nella nuova costruzione, quando riguarda un unico edificio, è assistita dalla necessaria contestualità del medesimo intervento demolitorio e ricostruttivo e l’eventuale incremento volumetrico è espressamente autorizzato dalla legislazione o dagli strumenti urbanistici, senza trasformazioni territoriali ulteriori non consentite.
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