Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45179/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Agrigento, in rito immediato conseguente ad opposizione a decreto penale, a 1.500 euro di ammenda per il porto ingiustificato di un coltello a serramanico (fatto del 9/9/2019). Ha proposto ricorso deducendo: (1) errata applicazione della legge e motivazione illogica in ordine alla mancata credibilità del giustificato motivo (uso per potatura degli olivi) e alla presunta errata valutazione delle deposizioni a suo favore; (2) errata negazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., nonostante la lievità della condotta e l'assenza di abitudine al porto dell'arma; (3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; (4) mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato (il sindacato in Cassazione non può sostituirsi alla valutazione di merito se non per controlli di logica/diritto). Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha ritenuto che, dagli atti, risultino immediatamente verificabili i presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto: breve durata, personalità dell'agente, mancanza di abitualità), e ha annullato senza rinvio la sentenza perché il fatto non è punibile ai sensi dell'art. 131-bis. Il terzo e quarto motivo sono assorbiti. È stata confermata la confisca del coltello, in conformità all'orientamento giurisprudenziale che impone la confisca negli illeciti concernenti armi anche in caso di proscioglimento per particolare tenuità, eccetto che per assoluzione per insussistenza del fatto.

Norme richiamate

  • Legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 4)

    art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110

    Norma richiamata in relazione al porto di oggetti atti ad offendere; il giudice di primo grado aveva applicato un'attenuante speciale prevista dalla stessa norma (consentendo l'applicazione della sola pena pecuniaria).

  • Codice penale, art. 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: applicabile quando sussistono presupposti come breve durata, scarsa offensività, personalità dell'agente e assenza di abitualità. Può essere rilevata in sede di legittimità se i presupposti risultano immediatamente dagli atti senza bisogno di ulteriori accertamenti di fatto.

  • Codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. l)

    art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di decidere il ricorso senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; qui utilizzato come fondamento procedurale per l'annullamento senza rinvio per applicazione dell'art. 131-bis.

  • Orientamento giurisprudenziale sulla confisca delle armi

    La confisca è misura obbligatoria per i reati concernenti le armi ed è imposta anche in caso di proscioglimento per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis, salvo che in caso di assoluzione per insussistenza del fatto.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non rivaluta i fatti né sostituisce la valutazione delle prove del giudice di merito se non è dimostrabile un errore logico o giuridico nella motivazione; le critiche che si limitano a una diversa lettura delle prove sono generalmente inammissibili.
  • La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) può essere pronunciata in sede di legittimità e portare all'annullamento senza rinvio se tutti i requisiti sono immediatamente desumibili dagli atti processuali e non richiedono ulteriori accertamenti di fatto.
  • La dimostrazione di un 'giustificato motivo' per il porto di un oggetto atto ad offendere richiede coerenza fattuale e prova o elementi che rendano credibile la versione difensiva; elementi contraddittori o incongruenze (es. presenza in un locale attrezzi, comportamento serale incompatibile con il ritorno dal lavoro) possono far prevalere la valutazione negativa del giudice.
  • La confisca dell'arma è, di regola, obbligatoria nei reati relativi alle armi anche se l'imputato viene prosciolto per particolare tenuità; l'unico caso di esclusione è l'assoluzione per insussistenza del fatto.
  • Motivi relativi a domande accessorie (es. riconoscimento di attenuanti generiche o sospensione della pena) possono risultare assorbiti se la Corte accerta l'irrilevanza della pena per effetto di una causa di non punibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.