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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17074/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo riproduceva doglianze già affrontate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che lo aveva ritenuto responsabile del reato di riciclaggio. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, ma la censura si limitava a riproporre questioni già prospettate in appello e già esaminate e disattese dalla Corte territoriale. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità perché privo di specificità e meramente apparente, non idoneo a svolgere una critica argomentata della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    privo di specificità e soltanto apparente

    Il ricorso è inammissibile quando il motivo non è specifico, si risolve in una censura apparente e non assolve la funzione di critica argomentata contro la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e autonoma alla decisione impugnata; non è ammissibile la mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello e già esaminate dal giudice di merito.
  • Un motivo di ricorso che non si confronti in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a dedurre in modo generico violazione di legge o vizio di motivazione, è soltanto apparente e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, se prevista dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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