Sentenza del 22/01/2018 n. 289 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Impugnazione - Appello - Motivi - Funzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato il principio secondo cui il giudice tributario di secondo grado può esaminare soltanto le questioni ritualmente devolute mediante motivi specifici di appello. Le questioni non adeguatamente indicate nei motivi restano fuori dall'ambito del riesame. Il testo non indica l'esito concreto del giudizio né quale parte abbia prevalso, ma enuncia esclusivamente il principio processuale applicabile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda i limiti dell'impugnazione in appello nel processo tributario. L'appellante deve formulare motivi specifici, indicando le questioni sottoposte al riesame, gli errori attribuiti al giudice di primo grado, il nesso causale tra tali errori e la decisione impugnata e le ragioni per cui chiede la riforma della sentenza. Non opera quindi un effetto devolutivo automatico dell'appello.
Norme richiamate
Principio dell'effetto devolutivo nel processo tributario
La cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso l'enunciazione di specifici motivi.
L'appello tributario non trasferisce automaticamente al giudice di secondo grado l'intera controversia: sono devolute soltanto le questioni espressamente censurate con motivi specifici.
Cassazione civile, sentenza n. 12589/2004
I motivi di appello delimitano l'oggetto del giudizio di secondo grado e devono consentire di individuare le censure rivolte alla sentenza impugnata e le ragioni della richiesta di riforma.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello deve essere specifico: non è sufficiente riproporre genericamente le argomentazioni già svolte in primo grado.
- Ogni censura deve indicare quale errore avrebbe commesso il primo giudice, perché tale errore incide sulla decisione e quale riforma viene richiesta.
- Il giudice d'appello non può esaminare questioni non devolute o non adeguatamente prospettate nei motivi, salvo i casi previsti dalla legge.
- Per evitare l'inammissibilità o il mancato esame delle doglianze, è opportuno strutturare l'appello per singoli motivi, collegandoli puntualmente ai capi della sentenza impugnata.
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