Cassazione Penale, Ordinanza n. 07287/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma nella parte in cui ha affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di detenzione di cocaina a fini di spaccio, con esclusione dell'ipotesi di minore gravità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato per detenzione di cocaina a fini di spaccio ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente contestava il diniego dell'ipotesi di minore gravità, sostenendo in sostanza una diversa valutazione della concreta offensività e della rilevanza del fatto. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure investivano profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, quindi temi riservati al giudice di merito e non deducibili in sede di legittimità se la motivazione è congrua e logica. È stato valorizzato, da parte del giudice di merito, il quantitativo di stupefacente non minimale, già suddiviso in trenta involucri pronti alla cessione, detenuto sulla pubblica via, con principio attivo elevato e ricavabilità di numerose dosi medie, elementi dai quali è stata desunta la destinazione a una platea ampia di destinatari e un inserimento in un contesto criminale di narcotraffico.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
La detenzione di cocaina in quantità non minimale, già confezionata in più involucri pronti per la cessione e con alto principio attivo, è incompatibile con il riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità quando gli elementi fattuali inducono a ritenere una destinazione allo spaccio su vasta scala.
d.P.R. 309/1990
La disposizione in materia di stupefacenti è richiamata quale base normativa del reato di detenzione a fini di spaccio contestato all'imputato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una diversa lettura del materiale probatorio o in una rivalutazione del fatto, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua, esauriente e logicamente coerente.
- Ai fini del riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità nei reati di detenzione di stupefacenti, rilevano in modo decisivo quantità, modalità di confezionamento, percentuale di principio attivo e contesto concreto della detenzione; la presenza di più dosi già pronte alla cessione e di un elevato potenziale di distribuzione può giustificare il diniego del beneficio.
- La valutazione del giudice di merito circa la destinazione dello stupefacente a un mercato ampio e il collegamento del fatto a circuiti criminali può essere censurata in cassazione solo per vizi di legittimità della motivazione, non per mera contrapposizione di una diversa ricostruzione fattuale.
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