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Sentenza

Sentenza n. 10559/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento - della graduatoria dei candidati vincitori della «Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 dell’11 luglio 2025)», per la Direzione Regionale Sicilia, pubblicata il 27 novembre u.s. sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente; -dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 27 novembre u.s.; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori per la Direzione Regionale Sicilia; - degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascuna Direzione Regionale, nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei; - degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascuna Direzione Regionale, nella parte in cui è previsto che “n° 14 posti sono congelati in attesa dell'espletamento della prova asincrona ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D.P.R. 487/1994”; - dell’elenco dei candidati idonei per la Direzione Regionale Sicilia, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; -dell’avviso con cui la p.a. ha comunicato gli esiti (in forma anonima) della prova scritta del concorso de quo, in data 4 novembre u.s.; -dell’esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente; -del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova scritta; -del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento al quesito n. 28, del correttore e del foglio risposte; -dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 28, del questionario della prova scritta di parte ricorrente; - per quanto di interesse, del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; - del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla mancata valutazione dei titoli di riserva dichiarati dall’odierno ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;

Giustizia amministrativa202515361

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria e atti della selezione pubblica per l’assunzione di funzionari giuridico-tributari, nella parte relativa alla mancata valorizzazione del servizio civile quale titolo di riserva e alla valutazione della risposta al quesito n. 28 della prova scritta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria dei vincitori e gli ulteriori atti della procedura concorsuale per la Direzione regionale Sicilia, deducendo, con il primo motivo, eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, violazione della lex specialis, delle norme richiamate nel ricorso, dei principi di imparzialità e buon andamento, del legittimo affidamento e degli artt. 1, 2 e 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990. In particolare, ha lamentato la mancata valutazione, quale titolo di riserva, dell’attività di volontario di servizio civile universale dichiarata nella domanda di partecipazione. Con il secondo motivo ha contestato la formulazione del quesito n. 28 della prova scritta, ritenendola ambigua, e ha sostenuto che la risposta corretta fosse quella relativa al rifiuto di atti d’ufficio e all’omissione punibile ai sensi dell’art. 328 c.p., anziché quella indicata dall’amministrazione, concernente la violazione dei doveri d’ufficio.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la propria giurisdizione, rilevando che la controversia riguardava la pretesa valorizzazione del servizio civile, previsto dal bando come titolo, e non il mancato riconoscimento del titolo ai fini dell’accesso alla riserva. Il primo motivo è stato respinto perché l’amministrazione ha dimostrato che, anche riconoscendo il titolo di riserva al ricorrente, questi non avrebbe raggiunto una posizione utile nella quota riservata. La riserva era stata valorizzata per 25 candidati; a parità di punteggio con l’ultima candidata riservataria utile, quest’ultima beneficiava di un titolo di preferenza, così come un ulteriore candidato collocato tra il ricorrente e la predetta candidata. Il secondo motivo è stato respinto perché il quesito n. 28 era coerente con l’art. 74 d.P.R. n. 445/2000: la richiesta di certificati o atti di notorietà nei casi in cui il dipendente debba accettare una dichiarazione sostitutiva costituisce violazione dei doveri d’ufficio. La risposta relativa al rifiuto di atti d’ufficio ex art. 328 c.p. è stata ritenuta oggettivamente errata e non pertinente al dato normativo richiamato. Il ricorso è stato integralmente respinto. Le spese di lite sono state compensate per la novità delle questioni esaminate; la documentazione depositata dall’amministrazione il 5 gennaio 2026 è stata ritenuta irrilevante ed estranea al giudizio.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 445/2000

    "Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà"; "Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio: (a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà …"

    La richiesta di certificati o atti di notorietà nei casi in cui il dipendente abbia l'obbligo di accettare la dichiarazione sostitutiva integra violazione dei doveri d'ufficio, non il rifiuto di atti d'ufficio punibile ai sensi dell'art. 328 c.p.

  • art. 328 c.p.

    La fattispecie del rifiuto o dell'omissione di atti d'ufficio non è applicabile alla condotta descritta nel quesito, che è espressamente qualificata dall'art. 74 d.P.R. n. 445/2000 come violazione dei doveri d'ufficio.

  • art. 35 d.lgs. n. 165/2001

    La norma è richiamata tra i parametri di legittimità della procedura concorsuale, senza una specifica autonoma interpretazione nella decisione.

  • art. 1, comma 3, del bando di concorso

    Il titolo costituito dal compiuto servizio civile è previsto quale titolo di riserva; tuttavia, il suo riconoscimento non determina l'utilità della posizione del candidato se, alla luce dei punteggi e dei titoli di preferenza, egli non rientra comunque nella quota riservata.

  • art. 1, commi 3 e 4, l. n. 241/1990

    I riferimenti sono contenuti nei motivi di ricorso, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma di tali disposizioni.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990

    La disposizione è richiamata tra i parametri dedotti, senza autonoma applicazione argomentativa nella decisione.

Massime di principio

  • Nelle controversie concorsuali, il riconoscimento di un titolo di riserva non comporta l'utilità dell'impugnazione quando l'amministrazione dimostri, sulla base della graduatoria, dei punteggi e dei titoli di preferenza applicabili, che il candidato non avrebbe comunque raggiunto una posizione utile nella quota riservata.
  • Quando un quesito concorsuale richiama espressamente una disposizione normativa e descrive una condotta riconducibile alla fattispecie prevista da tale disposizione, la correttezza della risposta deve essere valutata secondo il tenore testuale della norma; non è ambigua la domanda che specifichi il contesto necessario per individuare l'illecito normativamente previsto.
  • La richiesta di certificati o atti di notorietà nei casi in cui il dipendente pubblico sia obbligato ad accettare una dichiarazione sostitutiva costituisce violazione dei doveri d'ufficio ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 445/2000, e non integra, per ciò solo, il rifiuto o l'omissione di atti d'ufficio previsto dall'art. 328 c.p.
  • Sussiste la giurisdizione amministrativa sulla controversia relativa alla pretesa valorizzazione di un titolo di servizio civile previsto dal bando, quando non sia contestato il mancato riconoscimento del titolo ai fini dell'accesso alla riserva, ma la sua erronea considerazione o mancata valutazione nella procedura concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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