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Sentenza

Sentenza n. 3987/2026 - Roma, Sezione 1

per l’ottemperanza della sentenza del TAR Lazio – Roma, sezione I, 23 dicembre 2024, n. 23294.

Giustizia amministrativa202510670

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio – Roma, Sez. I, 23 dicembre 2024, n. 23294, recante condanna risarcitoria del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore risarcitorio)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al fine di ottenere l’integrale esecuzione della sentenza n. 23294/2024, che aveva riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dal mancato introito di indennità di udienza e di indennità relative allo svolgimento di attività requirenti d’ufficio, quantificati in euro 59.028,00 oltre interessi legali e rivalutazione, nonché la rifusione delle spese processuali per euro 2.500,00 oltre accessori, a carico del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura in solido. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata il 3 luglio 2025. Il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 20 settembre 2025, inizialmente prima del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Nel corso del giudizio, tuttavia, tale termine è decorso. Il Ministero della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura non si sono costituiti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., rilevando che la sentenza da eseguire era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata e che, al momento della decisione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Il Collegio ha precisato che tale termine costituisce una condizione di procedibilità, non di ammissibilità: pertanto, il ricorso proposto prima della scadenza non può essere deciso immediatamente, ma può essere accolto quando la condizione maturi nel corso del giudizio. Per l’effetto, è stato ordinato al Ministero della Giustizia di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza n. 23294/2024 entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Il TAR si è riservato di nominare un commissario ad acta su successiva istanza di parte in caso di persistente inadempimento. Le spese processuali sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, attivabile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato; nel caso concreto ne ricorrevano i presupposti.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, DL 669/1996 integra non una condizione di ammissibilità della domanda, bensì una condizione di procedibilità.

    Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice deve essere decorso affinché il ricorso possa essere deciso; se il termine scade durante il giudizio, la condizione di procedibilità si considera maturata e il ricorso può essere accolto.

  • art. 124 c.p.c.

    Richiamato quale base della certificazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 costituisce una condizione di procedibilità e non una condizione di ammissibilità del ricorso.
  • Se il ricorso per ottemperanza è proposto prima della scadenza del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, esso non può essere deciso immediatamente; tuttavia, il successivo decorso del termine durante il giudizio consente la decisione nel merito senza necessità di riproposizione della domanda.
  • L’accertamento del passaggio in giudicato della sentenza e della sua rituale notificazione, unitamente al decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, legittima il giudice dell’ottemperanza a ordinare all’amministrazione l’integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione all’ordine di esecuzione, la nomina del commissario ad acta può essere disposta su successiva istanza della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

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