Cassazione Civile, Ordinanza n. 21675/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha riunito i ricorsi, ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR dell'Abruzzo. Ha respinto il ricorso incidentale della società, dichiarando assorbiti i motivi residui relativi agli accertamenti bancari. È stata inoltre disposta, a carico della ricorrente incidentale, la statuizione sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005 emesso nei confronti di una società operante nel settore dei veicoli usati, con recuperi a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA sulla base di rilievi della Guardia di Finanza. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della società, ritenendo legittimo il regime del margine, illegittimo il recupero fondato su indagini finanziarie e legittimo il recupero di alcuni costi indeducibili per difetto di inerenza. In appello la CTR aveva rigettato sia l'appello dell'Ufficio sia quello della società, con due sentenze sostanzialmente sovrapponibili. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione e per motivazione irrisolvibilmente contraddittoria, in relazione al trattamento delle indagini bancarie e alla conferma della sentenza di primo grado; 2) violazione della disciplina del regime del margine IVA e dell'art. 2697 c.c., perché la CTR avrebbe ritenuto applicabile il regime agevolativo senza che il contribuente avesse provato i presupposti di legge. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando: 1) violazione dell'art. 335 c.p.c. e del principio del ne bis in idem per mancata formale riunione degli appelli; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 109 TUIR sul recupero di costi ritenuti non inerenti; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 32, comma 7, d.P.R. 600/1973 sugli accertamenti bancari e mancata valutazione della documentazione prodotta; 4) omesso esame di fatti decisivi o motivazione insufficiente/contraddittoria. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso principale dell'Agenzia su entrambi i motivi: ha rilevato che la motivazione della CTR non consentiva di ricostruire il percorso logico sulla questione delle indagini bancarie e che il regime del margine, essendo speciale e derogatorio, richiede la prova dei relativi presupposti da parte del contribuente. Ha invece respinto il ricorso incidentale: ha escluso la violazione dell'art. 335 c.p.c. perché la riunione degli appelli era di fatto avvenuta con decisione unitaria; ha ritenuto infondato il motivo sui costi indeducibili perché la CTR si era limitata a valorizzare la mancanza di inerenza già desumibile dagli elementi posti a base dell'accertamento, senza introdurre una nuova causa petendi; ha dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi incidentali. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Abruzzo.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
richiamato come base dell'accertamento induttivo relativo alla maggiore pretesa fiscale.
artt. 132 c.p.c. e 156 c.p.c.
invocati per denunciare la nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione.
art. 36 d.lgs. 546/1992
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.
artt. 36, 37, 38, 39 e 40 d.l. 41/1995 conv. in l. 85/1995
richiamati in tema di disciplina del regime del margine IVA.
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova circa i presupposti del regime del margine.
art. 335 c.p.c.
invocato per sostenere la necessità di riunione dei gravami avverso la stessa decisione.
art. 112 c.p.c.
richiamato sia per dedurre ultrapetizione sia per escludere che la CTR avesse pronunciato su una causa petendi diversa da quella dell'accertamento.
art. 109 TUIR
richiamato in relazione al requisito di inerenza dei costi dedotti.
art. 32, comma 7, d.P.R. 600/1973
richiamato dai motivi incidentali in tema di accertamenti bancari e documentazione del contribuente.
art. 360 c.p.c.
indicato come parametro per i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e omesso esame/motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione incidentale.
Massime di principio
- Il regime del margine IVA ha natura speciale, facoltativa e derogatoria rispetto al regime ordinario; perciò la sua applicazione va interpretata restrittivamente e richiede la prova, da parte del contribuente, dei relativi presupposti oggettivi e soggettivi.
- Quando l'Amministrazione contesta in modo specifico l'indebita applicazione del regime del margine, l'onere di dimostrare la spettanza del beneficio incombe sul cessionario/contribuente, che deve conservare la documentazione idonea a ricostruire la provenienza del bene e i precedenti passaggi di proprietà.
- Nel settore della vendita di veicoli usati, la verifica della "storia" del mezzo e dei precedenti intestatari, desumibili dalla carta di circolazione, costituisce una cautela diligente funzionale a provare la legittima applicazione del regime agevolato.
- La sentenza è nulla per motivazione apparente o insanabile contrasto logico quando la motivazione enuncia solo una premessa astratta senza applicarla al caso concreto, impedendo di ricostruire l'iter decisorio.
- Non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. se il giudice, nel qualificare un costo come non inerente, si mantiene nell'ambito della causa petendi dell'accertamento e non introduce un titolo impositivo nuovo o diverso.
- La riunione di appelli contro la medesima decisione può risultare anche implicitamente dalla trattazione e dalla decisione unitaria, senza necessità di formale menzione espressa in sentenza.
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