Sentenza n. 531/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione quinta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che aveva respinto l’impugnazione della rideterminazione degli oneri di urbanizzazione
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare permesso edilizio)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva versato euro 132.326,18 per oneri concessori, calcolati applicando la tariffa di euro 98,01 al metro quadrato prevista per insediamenti commerciali e direzionali nelle zone A e B. Successivamente il Comune, con determinazione n. 104/2024, aveva rideterminato gli oneri in euro 213.622,60, applicando la tariffa di euro 196,02 al metro quadrato prevista per insediamenti direzionali e commerciali in zona territoriale omogenea D3. La società ha contestato la sentenza del TAR deducendo che l’area, pur formalmente classificata D3, si trova nella frazione di Canalicchio, già densamente edificata e completamente urbanizzata, sostanzialmente inserita in un contesto territoriale B. Ha sostenuto che gli oneri devono essere commisurati all’effettivo aumento del carico urbanistico e ai costi delle opere di urbanizzazione, non alla sola classificazione formale dell’area; che non vi era stato alcun aumento del carico urbanistico; che l’applicazione della tariffa D3 determinava una disparità economica rispetto ai lotti confinanti classificati B, pur serviti dalle medesime strade, parcheggi e reti; che i parametri edilizi della zona D3 non giustificavano il raddoppio della tariffa; e che il Comune aveva leso il legittimo affidamento della società. È stato inoltre riproposto il motivo relativo alla necessità di ricalcolare l’importo per metro quadrato. Il Comune ha sostenuto la sussistenza di un aumento del carico urbanistico e la corrispondenza tra parametri urbanistici e tariffe applicate. In via preliminare, il CGARS ha stralciato la memoria dell’appellante depositata il 12 maggio 2026 perché tardiva ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a.
La decisione
Il CGARS ha accolto l’appello nei limiti indicati in motivazione e ha parzialmente riformato la sentenza del TAR, accogliendo il ricorso di primo grado quanto alla contestata rideterminazione degli oneri e confermando l’importo originariamente determinato dal Comune, pari a euro 132.326,18. Il Collegio ha ritenuto decisivo l’effettivo aumento del carico urbanistico: gli oneri di urbanizzazione sono destinati a compensare il nuovo carico urbanistico e la maggiore dotazione di servizi resa necessaria dall’intervento. Nel caso concreto l’area di Canalicchio era già ampiamente urbanizzata e non risultava alcuna variazione degli standard urbanistici né un aumento del carico tale da giustificare l’applicazione della tariffa propria delle zone D. La classificazione formale D3 non era sufficiente, poiché la zona era collocata in un contesto B già urbanizzato, l’intervento era realizzabile direttamente e le opere di urbanizzazione primaria risultavano già esistenti. I parametri edilizi della zona D3, analoghi o intermedi rispetto a quelli delle zone B limitrofe, riguardano il dimensionamento delle costruzioni e non dimostrano, da soli, un aumento del carico urbanistico. L’applicazione della tariffa D avrebbe inoltre violato proporzionalità e parità di trattamento, imponendo a operatori che esercitano attività commerciali identiche, in lotti serviti dalle medesime infrastrutture, oneri diversi per il solo dato formale della classificazione D3 o B. È stata invece respinta la censura relativa alla lesione del legittimo affidamento. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 12 del 2018, il Collegio ha affermato che la determinazione degli oneri costituisce espressione di un rapporto obbligatorio paritetico e non di un potere autoritativo; il Comune può quindi rideterminare, entro il termine ordinario di prescrizione decennale, l’importo erroneamente liquidato, anche a sfavore del privato, senza applicazione dell’autotutela provvedimentale e senza che si consolidino situazioni non disponibili per l’amministrazione. Le spese del doppio grado sono state compensate per la novità e la complessità della questione.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il termine per il deposito della memoria non è stato rispettato; la memoria dell’appellante è stata pertanto stralciata.
art. 24 l.r. Sicilia n. 16/2016
«effetto sul territorio degli interventi edilizi che comportano un aumento degli standard definiti nelle quantità minime dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con riferimento alle zone territoriali omogenee»; «si verifica tutte le volte in cui la previsione di nuovi interventi edilizi o del mutamento di destinazione di uso degli interventi edilizi esistenti rende necessario un aumento degli standard di cui al comma 1»
L’obbligo contributivo, per quanto rilevante nella controversia, è collegato all’aumento del carico urbanistico e alla necessità di incrementare gli standard urbanistici; la mera classificazione formale dell’area o la maggiore edificabilità non sono sufficienti.
art. 7, comma 5, l.r. Sicilia n. 16/2016
È richiamato nella ricostruzione della sentenza di primo grado quale disposizione che consente di parametrare l’incidenza degli oneri secondo diversi criteri, comprese le destinazioni di zona; il CGARS ha ritenuto tuttavia decisivo, nel caso concreto, l’effettivo carico urbanistico.
art. 16 d.P.R. 380/2001
È la base normativa del contributo di costruzione, comprensivo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione; la determinazione degli oneri si inserisce in un rapporto obbligatorio tra Comune e privato.
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
Attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie aventi a oggetto gli atti e i provvedimenti in materia urbanistica ed edilizia, richiamato nel principio dell’Adunanza plenaria sul contenzioso relativo al contributo di costruzione.
art. 21-nonies l. 241/1990
Non si applica agli atti di determinazione e liquidazione del contributo di costruzione, che non hanno natura autoritativa e non costituiscono esercizio di autotutela decisoria.
art. 2946 c.c.
La pretesa relativa alla rideterminazione del contributo erroneamente liquidato è soggetta al termine di prescrizione decennale decorrente dal rilascio del titolo edilizio.
artt. 1175 e 1375 c.c.
Impongono al privato l’ordinaria diligenza nel verificare l’esattezza del calcolo del contributo sin dalla sua prima determinazione.
art. 1431 c.c.
La disciplina dell’errore riconoscibile non si applica alla rideterminazione amministrativa del contributo di costruzione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto normativo per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte privata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali della parte privata mediante oscuramento.
Massime di principio
- Gli oneri di urbanizzazione sono correlati all’effettivo aumento del carico urbanistico e alla maggiore dotazione di opere e servizi resa necessaria dall’intervento edilizio; la sola classificazione formale dell’area nello strumento urbanistico non giustifica una tariffa più elevata se l’area è già urbanizzata e non è dimostrato un incremento degli standard urbanistici.
- La maggiore edificabilità consentita da determinati indici edilizi non coincide necessariamente con un aumento del carico urbanistico: gli indici dimensionano la costruzione, mentre l’aumento del carico rilevante ai fini degli oneri richiede una variazione degli standard urbanistici o una maggiore domanda di opere e servizi.
- L’applicazione di una tariffa propria di una zona non urbanizzata a un lotto inserito in un contesto già urbanizzato viola i principi di proporzionalità e parità di trattamento quando determina il pagamento di oneri significativamente diversi per attività identiche servite dalle medesime infrastrutture, in assenza di un effettivo maggiore carico urbanistico.
- Gli atti di determinazione e liquidazione del contributo di costruzione hanno natura ricognitiva e non autoritativa, poiché attuano un rapporto obbligatorio paritetico il cui contenuto deriva dalla legge e dai parametri applicabili; pertanto non sono soggetti alla disciplina dell’annullamento d’ufficio prevista per i provvedimenti amministrativi.
- Il Comune può rideterminare, sia a favore sia a sfavore del privato, un contributo di costruzione inizialmente calcolato in modo erroneo entro il termine di prescrizione decennale, senza essere soggetto a decadenza e senza che occorra un’espressa riserva nel titolo edilizio; ciò non integra esercizio di autotutela né determina, di per sé, una lesione del legittimo affidamento.
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