Cassazione Penale, Ordinanza n. 19558/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ricorrendo cause di esonero. La sentenza impugnata, quindi, resta ferma quanto alla condanna e al trattamento sanzionatorio già deciso in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo due censure: da un lato la carenza di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 20-bis c.p. o comunque di altra sanzione sostitutiva della pena detentiva; dall'altro la carenza di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che si tratta di doglianze in fatto e manifestamente infondate, oltre che riproduttive di questioni già esaminate e respinte dalla Corte territoriale con motivazione non illogica né contraria a diritto. La Corte di appello aveva valorizzato l'assenza di elementi positivi a favore delle attenuanti generiche e il curriculum penale del condannato, ritenuto indicativo di una stabile dedizione all'illecito e di scarsa affidabilità; sulla stessa base aveva escluso anche la possibilità di applicare pene sostitutive, ritenendo che non sarebbero state idonee alla rieducazione né a prevenire ulteriori reati.
Norme richiamate
art. 20-bis c.p.
la norma sulle pene sostitutive è stata ritenuta non applicabile nel caso concreto, in ragione della valutazione negativa sulla personalità del condannato e sulla non idoneità della misura a soddisfare finalità rieducative e preventive
art. 616 c.p.p.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo cause di esonero
Massime di principio
- Le doglianze relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche o di pene sostitutive sono inammissibili in cassazione quando si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione del merito e la sentenza impugnata contiene una motivazione logica e coerente.
- Ai fini delle attenuanti generiche, il giudice può valorizzare negativamente il precedente penale e la complessiva affidabilità del condannato, potendo negare il beneficio in assenza di elementi positivi specifici.
- Le pene sostitutive della pena detentiva possono essere escluse quando, alla luce della personalità del reo e dei precedenti, non appaiano idonee né alla rieducazione del condannato né alla prevenzione della recidiva.
- La riproposizione in cassazione di questioni già decise dal giudice di merito con motivazione immune da vizi determina l'inammissibilità del ricorso.
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