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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19558/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ricorrendo cause di esonero. La sentenza impugnata, quindi, resta ferma quanto alla condanna e al trattamento sanzionatorio già deciso in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo due censure: da un lato la carenza di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 20-bis c.p. o comunque di altra sanzione sostitutiva della pena detentiva; dall'altro la carenza di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che si tratta di doglianze in fatto e manifestamente infondate, oltre che riproduttive di questioni già esaminate e respinte dalla Corte territoriale con motivazione non illogica né contraria a diritto. La Corte di appello aveva valorizzato l'assenza di elementi positivi a favore delle attenuanti generiche e il curriculum penale del condannato, ritenuto indicativo di una stabile dedizione all'illecito e di scarsa affidabilità; sulla stessa base aveva escluso anche la possibilità di applicare pene sostitutive, ritenendo che non sarebbero state idonee alla rieducazione né a prevenire ulteriori reati.

Norme richiamate

  • art. 20-bis c.p.

    la norma sulle pene sostitutive è stata ritenuta non applicabile nel caso concreto, in ragione della valutazione negativa sulla personalità del condannato e sulla non idoneità della misura a soddisfare finalità rieducative e preventive

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo cause di esonero

Massime di principio

  • Le doglianze relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche o di pene sostitutive sono inammissibili in cassazione quando si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione del merito e la sentenza impugnata contiene una motivazione logica e coerente.
  • Ai fini delle attenuanti generiche, il giudice può valorizzare negativamente il precedente penale e la complessiva affidabilità del condannato, potendo negare il beneficio in assenza di elementi positivi specifici.
  • Le pene sostitutive della pena detentiva possono essere escluse quando, alla luce della personalità del reo e dei precedenti, non appaiano idonee né alla rieducazione del condannato né alla prevenzione della recidiva.
  • La riproposizione in cassazione di questioni già decise dal giudice di merito con motivazione immune da vizi determina l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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