Cassazione Penale, Sentenza n. 30605/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Messina che aveva confermato la condanna per truffa per aver posto falsamente in vendita un elettrodomestico inducendo in errore il danneggiato Sorrenti Domenico, che inviò C 210,00 con ricarica Postepay. Il motivo di cassazione era unico e verteva sulla violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva, contestata come reiterata specifica ed infraquinquennale: il ricorrente sosteneva che l'ultima condanna del 2014 era priva di effetti penali per il positivo superamento del periodo di prova dell'affidamento in prova ai servizi sociali, sicché non poteva rilevare ai fini della recidiva infraquinquennale; inoltre, denunciava l'assenza di valutazione sulla pericolosità sociale attuale a supporto dell'aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Ha ritenuto che, pur condividendo che l'affidamento in prova con esito positivo elide gli effetti penali della condanna (e dunque quella del 2014 non può concorrere alla recidiva infraquinquennale), nel caso concreto l'esclusione di tale precedente non avrebbe portato a un risultato più favorevole per l'imputato. Infatti permangono altre due condanne anteriori che giustificano comunque la contestazione della recidiva reiterata e della specifica; la recidiva reiterata, ai sensi dell'art. 99 co.4 c.p., di per sé impedisce che le attenuanti generiche prevalgano nella comparazione delle circostanze. Di conseguenza il ricorrente non aveva interesse alla cassazione poiché l'eliminazione dell'infraquinquennalità non avrebbe modificato l'esito. Per effetto dell'inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 99 comma 4 cod. pen.
La recidiva reiterata, anche se basata su precedenti più risalenti, ostacola la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nella comparazione delle circostanze; la sua sussistenza può rendere inefficace una esclusione di un precedente irrilevante ai fini pratici
art. 69 comma 4 cod. pen.
Norma sulle attenuanti generiche: la Corte ha osservato che, con la ricorrenza della recidiva reiterata, le attenuanti non possono prevalere nella valutazione comparativa e quindi non possono produrre un esito più favorevole
art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato ai fini della sintesi del motivo di ricorso (articolazione dell'impugnazione in cassazione), indicato come riferimento per il riassunto del motivo unico
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i.
Richiamato in relazione al procedimento trattato con contraddittorio scritto (menzione procedurale sull'assenza di udienza orale e sulla trattazione a rito cartolare)
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende per responsabilità nella proposizione del ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale sanzione quantificandola in euro 3.000,00
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 (giurisprudenza)
Richiamata come principio interpretativo in ordine ai profili di colpa nella determinazione della sanzione ex art. 616 c.p.p.; la Corte di Cassazione si è riferita al precedente per giustificare la sanzione pecuniaria
Massime di principio
- La sola esclusione di un precedente ai fini dell'infraquinquennalità non garantisce il successo del ricorso se esistono altri precedenti idonei a mantenere la qualificazione della recidiva: occorre verificare l'effetto pratico che l'eliminazione del precedente produce sul bilanciamento delle circostanze
- La recidiva reiterata (art. 99 co.4 c.p.) può da sola impedire che le attenuanti generiche prevalgano nella comparazione; quindi, quando è contestata la recidiva, valutare se la sua rimozione modificherebbe davvero il risultato processuale
- Il positivo esito dell'affidamento in prova ai servizi sociali produce l'estinzione degli effetti penali della condanna da cui derivava e pertanto quel precedente non conta ai fini della recidiva infraquinquennale
- La cassazione può essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse se anche accogliendo il motivo non si otterrebbe un risultato più favorevole: prima di proporre ricorso occorre valutare l'effetto concreto dell'annullamento di singole contestazioni
- In caso di ricorso manifestamente privo di utilità pratica possono essere irrogate sanzioni economiche (art. 616 c.p.p.); pertanto il difensore dovrebbe astenersi da impugnazioni speculative o prive di prospettiva di vantaggio
- Se la Corte d'Appello non ha affrontato specifiche doglianze, resta comunque necessario dimostrare che l'omessa considerazione avrebbe potuto incidere sull'esito: l'assenza di motivazione può costituire motivo solo se potenzialmente idoneo a cambiare la decisione
- Aspetti procedurali: in procedimenti trattati a rito cartolare iniziative difensive come l'astensione dall'udienza non hanno effetto sullo svolgimento del procedimento
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