Cassazione Penale, Sentenza n. 36407/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione di legge sull'art. 291-quater d.P.R. 43/1973: si censura la determinazione della pena base per il reato associativo (la Corte territoriale avrebbe fissato la pena in anni 3 e mesi 6, asseritamente sotto il minimo edittale o riferita al comma 1 anziché al comma 2), con conseguente errata qualificazione del ruolo (promotore vs mero partecipante); 2) violazione dell'art. 99 cod. pen.: si contesta l'ammissibilità e la motivazione della recidiva congiunta alla continuazione (in particolare l'incompatibilità della continuazione con la recidiva e la carenza della motivazione circa la significatività dell'aumento per recidiva); 3) vizio di motivazione sugli aumenti per continuazione: si lamenta insufficiente motivazione distinta per ciascun aumento e possibile surrettizio cumulo di pene.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato. Sul primo punto la Corte ha confermato che la pena base di anni 3 e mesi 6 corrisponde alla media edittale del comma 2 dell'art. 291-quater (1-6 anni) e che la motivazione della Corte d'appello, che aveva indicato elementi concreti (modalità della condotta, prova di professionalità e spregiudicatezza, quantitativo di T.L.E., strumenti sequestrati, confessione, precedenti), era adeguata. Sul secondo punto la Cassazione ha ribadito la compatibilità fra recidiva e continuazione (richiamando orientamenti prevalenti e Sezioni Unite), nonché l'onere motivazionale del giudice nel valutare la "significatività" della recidiva, ritenendo che la Corte territoriale avesse correttamente motivato in fatto la sussistenza della recidiva. Sul terzo punto la Corte ha ritenuto che, pur non essendovi una motivazione specifica distinta per ogni singolo aumento, la motivazione cumulativa è stata accettabile alla luce della limitata entità degli aumenti, del rispetto dei limiti di proporzionalità e dell'assenza di elementi che configurassero un surrettizio cumulo materiale; pertanto gli aumenti per continuazione sono stati considerati non manifestamente illogici.
Norme richiamate
art. 291-quater d.P.R. 43/1973
comma 2: pena da 1 a 6 anni; comma 3: aumento se numero associati >=10 (indicazione della struttura normativa richiamata dalla sentenza)
La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del comma 2 e ha calcolato la media edittale (anni 3 e mesi 6) secondo il metodo consolidato; ha inoltre valutato i criteri di commisurazione della pena alla luce degli indici dell'art. 133 c.p.
art. 291-bis d.P.R. 43/1973
norma sul contrabbando (richiamata per i reati satellite oggetto di continuità)
I reati ex art. 291-bis sono stati considerati reati satellite ai fini della continuazione esterna e hanno concorso alla determinazione degli aumenti per continuazione
art. 99 cod. pen.
dispone il regime della recidiva e i suoi effetti sulla pena
La Corte ha ribadito che la recidiva può essere applicata congiuntamente alla continuazione quando, in concreto, il giudice ritenga la recidiva "concretamente significativa" per il trattamento sanzionatorio; inoltre sussiste l'onere motivazionale del giudice sul rilievo della recidiva
art. 81 cod. pen.
disciplinante la continuazione tra reati e l'aumento di pena risultante
La continuazione è una fictio iuris per il trattamento unitario delle pene; la Corte ha confermato la compatibilità tra continuazione e recidiva e ha indicato i limiti e i criteri (proporzionalità, divieto di cumulo surrettizio) nella determinazione degli aumenti
art. 133 cod. pen.
criteri di determinazione della pena (indici oggettivi e soggettivi)
La Corte ha richiamato l'obbligo di specificare i criteri rilevanti di commisurazione (modalità della condotta, intensità del dolo, pregressi penali, ecc.) quando ci si discosta dal minimo o dalla media edittale
art. 12 d.lgs. n. 286/1998
norma incriminatrice in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri (richiamata per reati satellite)
I delitti ai sensi dell'art. 12 sono stati considerati tra i reati presi in considerazione per gli aumenti in continuazione; la Corte ha valutato la compatibilità degli aumenti con i minimi edittali di tali fattispecie
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
principi sulle modalita' di motivazione degli aumenti in caso di continuazione
Le Sezioni Unite stabiliscono che il giudice deve motivare distintamente gli aumenti per i reati satellite in funzione della misura dell'aumento; la Corte ha applicato il principio con la valutazione della proporzionalità e dell'onere motivazionale graduato in relazione all'entità degli aumenti
Sez. U, n. 9148 del 17/04/1996 (Zucca) e giurisprudenza consolidata
orientamenti sulla compatibilità fra recidiva e continuazione
La giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e orientamento prevalente) è stata richiamata per confermare che recidiva e continuazione sono istituti autonomi e compatibili, applicabili congiuntamente ove ricorrano i presupposti
Massime di principio
- La media edittale va calcolata dividendo per due l'intervallo tra minimo e massimo edittale e sommando il risultato al minimo; se la pena fissata corrisponde alla media, non si è sotto il minimo.
- Quando il giudice si discosta dal minimo o dalla media edittale deve indicare i criteri rilevanti (art. 133 c.p.): modalità della condotta, intensità del dolo, precedenti, elementi soggettivi e oggettivi pertinenti.
- Recidiva e continuazione sono compatibili: possono essere applicate entrambe se, in concreto, il giudice ritiene la recidiva "concretamente significativa" per il trattamento sanzionatorio e lo motiva adeguatamente.
- L'onere motivazionale sugli aumenti per continuazione è graduato: più è consistente l'aumento, più specifica deve essere la motivazione; aumenti modesti possono essere giustificati con argomentazione cumulativa purché rispettino i limiti di proporzionalità e non costituiscano cumulo surrettizio di pene.
- Il giudice deve verificare e rispettare i limiti previsti dall'art. 81 (comma terzo) e, se ricorre, evitare che la determinazione degli aumenti si traduca in un cumulo materiale non consentito; l'onere probatorio difensivo deve specificare quale profilo normativo violato sia concretamente dedotto.
- In casi di contestazione tecnica della dosimetria, la difesa deve dimostrare in modo specifico l'errore (es. indicare le pene originarie dei reati satellite, l'erronea violazione dei minimi edittali o la mancata verifica dei limiti), altrimenti la censura rischia di restare generica e infondata.
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