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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05082/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da un ex dipendente di banca, che lamentava la mancata erogazione di un prestito personale di euro 13.000 richiesto per far fronte a spese mediche urgenti. Secondo l'interessato, il diniego del finanziamento gli avrebbe causato ulteriori pregiudizi economici e non patrimoniali, costringendolo a reperire somme da familiari e amici e a far ricorrere la moglie a un altro finanziamento. In primo grado il tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo che il mancato prestito dipendesse dall'iscrizione del richiedente nei registri CRIF per una garanzia prestata a favore di un terzo e che non fosse emersa una condotta scorretta della banca nella fase precontrattuale. La corte d'appello aveva confermato il rigetto, osservando anche che la pretesa illegittima iscrizione non era direttamente imputabile alla banca e che la cessazione del debito garantito e la cancellazione dagli elenchi riguardavano la cessionaria del credito. Il ricorrente aveva quindi proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con precedente ordinanza; successivamente ha proposto ricorso per revocazione, deducendo che la Corte di cassazione, nel dichiarare inammissibile il secondo motivo del ricorso originario, sarebbe incorsa in errore revocatorio ex art. 391-bis c.p.c. perché non avrebbe considerato che la prova del pagamento del debito garantito era già data dal fatto che le cambiali erano tornate in possesso del debitore prima della cessione del credito, circostanza che, secondo il ricorrente, dimostrava in modo oggettivo l'estinzione del debito.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la doglianza non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma mirasse in realtà a contestare una valutazione di merito e di diritto già compiuta nella precedente ordinanza di legittimità. Ha osservato che la questione del pagamento del credito prima della cessione era già stata esaminata dalla corte territoriale e che il ricorrente stava chiedendo un riesame della valutazione delle prove, inammissibile in sede di revocazione. Ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1337 c.c.

    richiamato come base della domanda risarcitoria per responsabilità precontrattuale da mancata concessione del prestito

  • art. 333 c.p.c.

    invocato dal ricorrente nel primo motivo del ricorso originario, ma la censura non è stata accolta

  • art. 343 c.p.c.

    invocato dal ricorrente nel primo motivo del ricorso originario, ma la censura non è stata accolta

  • art. 346 c.p.c.

    invocato dal ricorrente nel primo motivo del ricorso originario, ma la censura non è stata accolta

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato quale vizio dedotto nel ricorso per cassazione originario; la Corte ha ritenuto che la relativa doglianza implicasse una richiesta di riesame del merito

  • art. 391-bis c.p.c.

    utilizzato come base normativa del ricorso per revocazione avverso ordinanza della Corte di cassazione

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    indicato come norma che consente la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • La revocazione della decisione della Corte di cassazione è ammessa solo per errore di fatto, cioè per una falsa percezione della realtà processuale risultante dagli atti, e non per errori di diritto, di giudizio o di valutazione delle prove.
  • Non sussiste errore revocatorio quando il fatto dedotto dal ricorrente è stato già oggetto di discussione e di valutazione nel giudizio di merito o nella precedente decisione di legittimità.
  • La deduzione che una prova documentale avrebbe dovuto essere valorizzata diversamente integra una critica alla valutazione del materiale probatorio e non un errore di fatto revocatorio.
  • Perché l'errore di fatto possa fondare revocazione, esso deve essere immediatamente percepibile dagli atti, decisivo e tale che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa.
  • In sede di revocazione non è consentito ottenere un nuovo esame del merito della controversia sotto la veste dell'errore revocatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità precontrattualeMutuo
RamiProcesso civileResponsabilità civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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