Sentenza del 05/06/2024 n. 503 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha notificato alla società un avviso di liquidazione per imposta di registro relativo a un decreto ingiuntivo esecutivo nei confronti del fideiussore per €1.000.000,00 (complessivo €35.015,00). La società contestava la pretesa tributaria sostenendo che il decreto ingiuntivo riguardava l'escussione di una fideiussione prestata a garanzia di finanziamenti a medio/lungo termine già assoggettati ad imposta sostitutiva e pertanto esenti dall'imposta di registro ai sensi dell'art.15 DPR n.601/1973.
La decisione
Il Collegio d'appello ha accolto il ricorso: ha ritenuto che il decreto ingiuntivo fosse inerente ai finanziamenti concessi alla società garantita e quindi ricadesse nell'esenzione prevista dall'art.15 DPR 601/1973 per le operazioni di finanziamento e le garanzie ad esse inerenti. L'atto impositivo è stato annullato. Il Collegio ha inoltre condannato l'appellato (Agenzia) al pagamento delle spese del grado, liquidate in €1.950,00, e ha confermato le disposizioni relative alle spese del primo grado.
Norme richiamate
art. 15 D.P.R. n. 601/1973
"Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità, inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate"
Il Collegio ha interpretato che l'esenzione si estende anche ai provvedimenti giudiziari (come il decreto ingiuntivo) emessi per l'escussione di una garanzia relativa a finanziamenti che hanno già scontato l'imposta sostitutiva; pertanto non è dovuta l'imposta di registro richiesta dall'Ufficio.
art. 17 D.P.R. n. 601/1973
Richiamato dall'appellante nei motivi di censura, ma dal testo della decisione non emerge una sua determinante applicazione o specifica interpretazione a favore dell'Ufficio; la decisione si fonda principalmente sull'art.15.
art. 3 L. n. 241/1990
Censurato dall'appellante per omessa motivazione, la Corte non ha ritenuto fondate le doglianze procedurali: non risulta che l'omessa motivazione sia stata ritenuta decisiva o sussistente, dato l'esito favorevole al contribuente.
art. 7 L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Invocato in tema di doveri dell'Amministrazione, ma la sentenza non lo utilizza come base principale della decisione; non risulta motivazione contraria che giustifichi un accoglimento delle censure sull'applicazione di questa norma.
art. 40, c.1 D.P.R. n. 131/1986
Richiamato fra le censure, ma la Corte non fa emergere un'applicazione specifica. In sintesi le doglianze procedurali collegate a questa norma non sono state ritenute tali da sostituire la valutazione sostanziale operata con riferimento all'art.15.
Massime di principio
- Se un provvedimento giudiziale (es. decreto ingiuntivo) riguarda l'escussione di una garanzia connessa a finanziamenti a medio/lungo termine che hanno già scontato l'imposta sostitutiva, l'atto è esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art.15 DPR 601/1973.
- L'esenzione prevista dall'art.15 copre non solo i contratti di finanziamento ma anche gli atti, provvedimenti e formalità inerenti alla loro esecuzione, incluse le azioni giudiziarie per escussione delle garanzie.
- Una fideiussione 'omnibus' non è automaticamente imponibile: se, in concreto, l'escussione riguarda debiti derivanti da finanziamenti già assoggettati a imposta sostitutiva, il collegamento fattuale rende l'atto esente.
- Per ottenere l'esenzione è importante documentare il nesso tra garanzia escussa e finanziamenti soggetti ad imposta sostitutiva: contratti di finanziamento, condizioni di tassazione sostitutiva, decreto ingiuntivo che indichi la causa del credito e altre prove documentali sono determinanti.
- Se la garanzia copre obbligazioni diverse o finanziamenti non assoggettati a imposta sostitutiva, l'esenzione non opera e l'imposta di registro può essere dovuta: valutare caso per caso la destinazione della garanzia.
- Le censure procedurali (es. omessa motivazione) devono essere specifiche e dimostrare la carenza motivazionale effettiva; nel giudizio tributario prevale comunque la valutazione sul collegamento sostanziale tra atto giudiziale e operazioni esenti.
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