Sentenza n. 10036/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 9178/2024, pubblicata il 23 settembre 2024, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 7724/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024 e aveva condannato il Ministero all'attribuzione del beneficio economico di euro 1.000,00, oltre accessori. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, nonostante la regolare notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua regolare notificazione all'amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni. L'inerzia del Ministero non è stata superata da alcuna prova o chiarimento dell'amministrazione. Applicando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il Collegio ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente. In sede di ottemperanza non possono essere nuovamente sindacati i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato: il Ministero deve quindi dare esecuzione integrale alla sentenza del giudice ordinario. È stato assegnato al Ministero il termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'ipotesi di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, cui è stato assegnato un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero per le valutazioni di rispettiva competenza, in ragione dell'inerzia amministrativa reiterata e del rilevante contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato e nominare, anche preventivamente, un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Prevede il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata e dell'esecuzione del giudicato nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha accertato il decorso.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente, il cui riconoscimento economico era già stato disposto dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato regolarmente notificato all'amministrazione ed è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, l'inerzia dell'amministrazione legittima l'ordine giudiziale di esecuzione del titolo.
- L'amministrazione convenuta in ottemperanza non può limitarsi a una costituzione formale, ma deve fornire la prova dell'avvenuta esecuzione o chiarire le ragioni dell'eventuale mancata esecuzione; in mancanza, l'allegato inadempimento può essere ritenuto provato secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Nel giudizio di ottemperanza non è consentito rimettere in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già accertata dal giudicato, che deve essere eseguito nel suo contenuto vincolante.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell'interessato in caso di persistente inadempimento.
- L'inerzia reiterata dell'amministrazione nell'esecuzione di obblighi pecuniari già riconosciuti giudizialmente può giustificare la trasmissione degli atti agli organi di controllo e valutazione competenti, ferma la loro autonoma valutazione.
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