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Ordinanza

Ordinanza n. 4368/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di diniego dell'iscrizione del minore alla classe 4ª per l'anno scolastico 2026/2027, comunicato per conto dell’Amministrazione a mezzo mail ordinaria in data 19.05.2026 (doc. 1) e ribadito in data 20.05.2026 (doc. 2), nonché della nota della Scuola Primaria Paritaria -OMISSIS- s.r.l. a firma dell'Avv. Vannicola in data 29.05.2026 con la quale è stato confermato il predetto provvedimento di diniego (doc. 3); - ove occorra e nei limiti di lesività, dei criteri di precedenza applicati dalla Scuola per la formazione della classe 4ª A.S. 2026/2027, non portati a conoscenza dei ricorrenti né contenuti in alcuna delibera del Consiglio di Istituto resa pubblica; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusa la comunicazione promozionale del 3 novembre 2025 (doc. 4) e il regolamento scolastico nella parte in cui dovessero essere interpretati come ostativi all’iscrizione di Federico per implicita esistenza di un termine decadenziale (doc. 5); nonché per l'accertamento e la condanna - della Scuola Primaria Paritaria -OMISSIS- a iscrivere il minore alla classe 4° della già menzionata Scuola per l'A.S. 2026/2027 oppure, in subordine, per la condanna all’immissione con riserva alla classe 4° fino all’adozione di un provvedimento motivato circa la richiesta di iscrizione.

Giustizia amministrativa202607320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di iscrizione del minore alla classe quarta della scuola primaria per l'anno scolastico 2026/2027, confermato dalla scuola paritaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego di iscrizione del minore alla classe quarta, deducendo, in particolare, il difetto di motivazione, l'illegittima considerazione del termine per la conferma dell'iscrizione come decadenziale, la mancata valutazione della condizione medica segnalata e l'applicazione di limiti numerici non previamente comunicati né adeguatamente documentati. Sono stati inoltre contestati i criteri di precedenza utilizzati dalla scuola, non risultanti da una delibera pubblica del Consiglio di istituto, nonché gli atti connessi eventualmente interpretati come ostativi all'iscrizione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame della posizione dei ricorrenti. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato la carenza di motivazione del diniego, considerando non perentorio il termine per la conferma dell'iscrizione alla classe quarta, la mancata valutazione della condizione medica del minore e la non adeguata dimostrazione dei limiti numerici, allegati soltanto nella memoria difensiva e apparentemente contraddetti dal concreto funzionamento dell'istituto. Quanto al periculum in mora, ha valorizzato l'esigenza di assicurare la continuità didattica, in quanto funzionale ai bisogni evolutivi del minore e al consolidamento dei miglioramenti clinicamente osservati. Ha quindi disposto il riesame della posizione, lasciando impregiudicate le richieste di iscrizione già accettate dall'istituto per la classe interessata. Il merito è stato fissato per il 23 marzo 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha valutato il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha accolto l'istanza ai fini del riesame.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale base per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Il termine previsto per la conferma dell'iscrizione scolastica non può essere considerato decadenziale o perentorio in assenza di una chiara base normativa o regolamentare, tale da giustificare il definitivo diniego dell'iscrizione.
  • Un provvedimento scolastico di diniego dell'iscrizione deve motivare specificamente la decisione, valutando anche le condizioni personali e mediche del minore quando siano state tempestivamente segnalate e risultino rilevanti per la scelta scolastica.
  • I limiti numerici posti a fondamento del diniego di iscrizione devono essere previamente conoscibili, adeguatamente documentati e coerenti con il concreto funzionamento dell'istituto; la loro allegazione soltanto nella memoria difensiva non colma, di per sé, il deficit motivazionale dell'atto impugnato.
  • Nella tutela cautelare relativa all'iscrizione scolastica di un minore, la continuità didattica può integrare un concreto periculum in mora quando sia funzionale ai bisogni evolutivi del bambino e al consolidamento di miglioramenti clinicamente osservati.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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