Ordinanza n. 6500/2026 - Roma, Sezione 4Q
PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA - Del provvedimento di Sospensione della qualifica di allenatore per mesi 6 e relativa multa di cui alla Decisione MASAF Commissione disciplina di Prima Istanza prot. 03 del 2026 emesso al termine del procedimento n. 53 del 2025 cognito in data 23.01.2026 quando iscritta la squalifica al sistema informatico SIAN Masaf (ALLEGATO N.2 e 3). - Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non cognito e comunque concernente la squalifica di mesi 6 ed Euro 10.000,00 inflitta all’odierno ricorrente dagli organi di giustizia domestica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Commissione disciplinare di prima istanza del MASAF recante sospensione della qualifica di allenatore per sei mesi e multa di 10.000 euro
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la decisione della Commissione disciplinare di prima istanza del MASAF, adottata al termine di un procedimento disciplinare, con cui gli sono state irrogate la sospensione della qualifica di allenatore per sei mesi e una sanzione pecuniaria di 10.000 euro. Il ricorso riguarda anche gli atti presupposti, connessi e consequenziali, non cogniti. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di legittimità dedotti, poiché il giudice si è limitato a disporre un’integrazione istruttoria.
La decisione
Il TAR ha ritenuto assolutamente indispensabile ai fini della decisione acquisire dall’amministrazione resistente una dettagliata relazione sui fatti di causa, con specifica presa di posizione sulle censure articolate nel ricorso. Ha quindi ordinato al MASAF di depositare la relazione entro 45 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza, avvertendo che l’eventuale inadempimento potrà essere valutato quale argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio dell’8 luglio 2026; l’ordinanza non definisce la domanda cautelare né quella di annullamento.
Norme richiamate
art. 64, comma 4, c.p.a.
eventuale inadempimento potrà essere valutato quale argomento di prova
L’inottemperanza all’ordine istruttorio può essere valutata dal giudice come argomento di prova.
Massime di principio
- Quando la documentazione disponibile non è sufficiente per decidere una controversia, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di depositare una relazione dettagliata sui fatti di causa e sulle specifiche censure dedotte.
- L’ordine istruttorio deve indicare un termine per l’adempimento e può prevedere che l’inottemperanza sia valutata quale argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
- Un’ordinanza che dispone incombenti istruttori e rinvia la trattazione non definisce né la domanda cautelare né il merito del ricorso.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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