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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20708/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore contestava l'annullamento del capo 37 (trasferimento fraudolento di valori, art. 512-bis) deciso dal Tribunale in riesame ritenendo che quest'ultimo non avesse valutato e confrontato intercettazioni e altri elementi investigativi che dimostravano la volontà del capo cosca Anello di intestare fittiziamente un terreno tramite terzi e l'intervento operativo di sodali. Masdea impugnava la conferma della misura cautelare per il reato associativo di tipo mafioso (art. 416-bis), sostenendo l'assenza di gravi indizi, la genericità delle emergenze probatorie, la mancanza di apporto concreto e di "affectio societatis" e lamentando il mancato rispetto dei canoni giurisprudenziali fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite (Modaffari).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero: ha annullato l'ordinanza impugnata quanto al reato ex art. 512-bis cod.pen. (capo 37) e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto (ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p.). Ha dichiarato inammissibile il ricorso di Masdea Fiore Francesco, condannandolo al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; ha altresì disposto gli adempimenti di cancelleria previsti.

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod.pen.

    La Corte richiama che ai fini del reato di trasferimento fraudolento di valori l'attribuzione del bene all'intestatario fittizio può avvenire anche cedendo la mera "disponibilità" del bene e non necessariamente la proprietà; le intercettazioni omesse dal riesame dovevano essere valutate e motivate

  • art. 416-bis cod.pen.

    Rilevata la contestazione di associazione mafiosa; la Corte conferma che la prova indiziaria può basarsi su dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e riscontri, purché il giudice espliciti il quadro indiziario e il contributo concreto dell'indagato

  • art. 585, comma 4 cod.proc.pen.

    La Corte dichiara inammissibili i motivi nuovi proposti in Cassazione ai sensi della norma, estendendo la declaratoria ai nuovi motivi introdotti

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese della parte privata che ha proposto il ricorso (Masdea), con applicazione anche di una sanzione a favore della Cassa delle Ammende per profili di colpa

  • art. 309, comma 7 cod.proc.pen.

    Disposizione richiamata per individuare il Tribunale competente a cui rinviare il giudizio sul capo annullato

  • art. 94, comma 1-ter disp.att. cod.proc.pen.

    Richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione

  • Sentenza Sezioni Unite "Modaffari" (11 ottobre 2021)

    Richiamata dal ricorrente per i criteri di valutazione della prova dell'associazione mafiosa; la Corte di cassazione osserva che, nonostante i principi richiamati, il Tribunale doveva comunque confrontarsi con tutte le risultanze (es. intercettazioni) prima di escludere il capo 37

Massime di principio

  • Il giudice del riesame deve valutare e confrontare esplicitamente tutte le risultanze probatorie rilevanti (in particolare le intercettazioni): la loro mancata considerazione motivata può determinare l'annullamento del provvedimento in Cassazione
  • Per il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) non è necessaria la traslazione della proprietà: è sufficiente la cessione della disponibilità o l'intestazione fittizia del bene
  • La prova dell'associazione mafiosa (art. 416-bis) può essere costruita con un quadro indiziario unitario che comprenda dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e riscontri, ma il giudice deve indicare il contributo concreto dell'indagato e l'elemento soggettivo collettivo (affectio societatis)
  • Motivi di ricorso generici o che non affrontano specificamente i rilievi del giudice di merito sono frequentemente dichiarati inammissibili
  • Nuovi motivi introdotti in sede di Cassazione possono essere esclusi ai sensi dell'art. 585, comma 4 c.p.p.; è prudente sollevare tutti i rilievi utili già in sede di merito
  • La parte privata che propone ricorso infondato o con profili di colpa può essere condannata alle spese e a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende

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