Cassazione Penale, Sentenza n. 20708/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore contestava l'annullamento del capo 37 (trasferimento fraudolento di valori, art. 512-bis) deciso dal Tribunale in riesame ritenendo che quest'ultimo non avesse valutato e confrontato intercettazioni e altri elementi investigativi che dimostravano la volontà del capo cosca Anello di intestare fittiziamente un terreno tramite terzi e l'intervento operativo di sodali. Masdea impugnava la conferma della misura cautelare per il reato associativo di tipo mafioso (art. 416-bis), sostenendo l'assenza di gravi indizi, la genericità delle emergenze probatorie, la mancanza di apporto concreto e di "affectio societatis" e lamentando il mancato rispetto dei canoni giurisprudenziali fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite (Modaffari).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero: ha annullato l'ordinanza impugnata quanto al reato ex art. 512-bis cod.pen. (capo 37) e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto (ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p.). Ha dichiarato inammissibile il ricorso di Masdea Fiore Francesco, condannandolo al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; ha altresì disposto gli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
art. 512-bis cod.pen.
La Corte richiama che ai fini del reato di trasferimento fraudolento di valori l'attribuzione del bene all'intestatario fittizio può avvenire anche cedendo la mera "disponibilità" del bene e non necessariamente la proprietà; le intercettazioni omesse dal riesame dovevano essere valutate e motivate
art. 416-bis cod.pen.
Rilevata la contestazione di associazione mafiosa; la Corte conferma che la prova indiziaria può basarsi su dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e riscontri, purché il giudice espliciti il quadro indiziario e il contributo concreto dell'indagato
art. 585, comma 4 cod.proc.pen.
La Corte dichiara inammissibili i motivi nuovi proposti in Cassazione ai sensi della norma, estendendo la declaratoria ai nuovi motivi introdotti
art. 616 cod.proc.pen.
Norma invocata per la condanna alle spese della parte privata che ha proposto il ricorso (Masdea), con applicazione anche di una sanzione a favore della Cassa delle Ammende per profili di colpa
art. 309, comma 7 cod.proc.pen.
Disposizione richiamata per individuare il Tribunale competente a cui rinviare il giudizio sul capo annullato
art. 94, comma 1-ter disp.att. cod.proc.pen.
Richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione
Sentenza Sezioni Unite "Modaffari" (11 ottobre 2021)
Richiamata dal ricorrente per i criteri di valutazione della prova dell'associazione mafiosa; la Corte di cassazione osserva che, nonostante i principi richiamati, il Tribunale doveva comunque confrontarsi con tutte le risultanze (es. intercettazioni) prima di escludere il capo 37
Massime di principio
- Il giudice del riesame deve valutare e confrontare esplicitamente tutte le risultanze probatorie rilevanti (in particolare le intercettazioni): la loro mancata considerazione motivata può determinare l'annullamento del provvedimento in Cassazione
- Per il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) non è necessaria la traslazione della proprietà: è sufficiente la cessione della disponibilità o l'intestazione fittizia del bene
- La prova dell'associazione mafiosa (art. 416-bis) può essere costruita con un quadro indiziario unitario che comprenda dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e riscontri, ma il giudice deve indicare il contributo concreto dell'indagato e l'elemento soggettivo collettivo (affectio societatis)
- Motivi di ricorso generici o che non affrontano specificamente i rilievi del giudice di merito sono frequentemente dichiarati inammissibili
- Nuovi motivi introdotti in sede di Cassazione possono essere esclusi ai sensi dell'art. 585, comma 4 c.p.p.; è prudente sollevare tutti i rilievi utili già in sede di merito
- La parte privata che propone ricorso infondato o con profili di colpa può essere condannata alle spese e a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende
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