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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42629/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Correzione di un presunto errore di fatto/materiale nella sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di cassazione, riguardante l'inammissibilità della richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 589-bis, settimo comma, c.p., introdotta dalla legge n.41 del 23.3.2016 (entrata in vigore il 25.3.2016). Il ricorrente sosteneva che il giudizio di appello si era concluso prima dell'entrata in vigore della novella e che la legge più favorevole avrebbe dovuto essere applicata in sede di legittimità, con conseguente riduzione della pena fino alla metà; contestava inoltre la motivazione della Corte di cassazione sul divieto di bilanciamento tra circostanze opposte.

La decisione

Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il vizio denunciato non rientri nell'ambito dell'errore materiale o dell'errore percettivo (svista/quivoco) previsto dall'art. 625-bis, ma consista in una questione di interpretazione giuridica (valutazione sull'applicabilità dell'attenuante e sul principio di non combinabilità di parti di norme successive) sottratta al rimedio straordinario. Perciò il difetto non poteva essere corretto con il ricorso straordinario; conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Consente il ricorso straordinario solo per errore materiale o per errore percettivo (svista/equivoco) che abbia inciso sulla decisione; non è applicabile per errori di interpretazione giuridica.

  • art. 589-bis cod. pen.

    Contiene un'attenuante (introdotta dalla legge n.41/2016) che può ridurre la pena fino alla metà; la Corte ha ritenuto che la questione della sua applicabilità alla fattispecie e la combinabilità con la previgente normativa sia questione di diritto e non materia di correzione per errore materiale.

  • art. 589 cod. pen.

    Disciplina previgente cui la Corte ha fatto riferimento nel valutare i limiti di combinabilità tra la vecchia e la nuova disciplina; la Corte ha affermato che la legge più favorevole deve essere riferita a un'unica normativa e non è ammesso combinare frammenti di norme successive.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per l'inammissibilità del ricorso, tra cui l'onere delle spese e la possibilità di condanna a versare una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha fatto applicare tali disposizioni.

Massime di principio

  • Il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è limitato a errori materiali o percettivi (svista o equivoco) che siano manifesta e incontrovertibile e abbiano effettivamente condizionato la decisione; non può essere usato per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o interpretazioni di norma.
  • Le questioni circa l'applicabilità di una norma penale più favorevole (novella) rispetto alla tempistica del procedimento attengono a scelte interpretative e a principi di successione delle leggi penali, e pertanto vanno dedotte e trattate con i mezzi di impugnazione ordinari, non mediante correzione per errore materiale.
  • Per ottenere la correzione ex art. 625-bis occorre documentare un fatto incontrovertibile, immediatamente rilevabile dagli atti, la cui inesistenza o esistenza sia stata erroneamente percepita dal giudice (es. evidente svista nella trascrizione o omissione manifesta), e non una diversa valutazione giuridica.
  • Non è ammessa la 'combinazione' di porzioni di norme successive per creare una disciplina ibrida; la legge più favorevole va applicata in riferimento a una normativa unitaria quando ricorrono i presupposti di causalità temporale e sostanziale.
  • L'inammissibilità del ricorso straordinario può comportare condanna alle spese e, in caso di profili di colpa, il pagamento di somme alla Cassa delle Ammende; quindi va valutata attentamente l'ammissibilità prima di proporre il rimedio.

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