Cassazione Penale, Sentenza n. 1818/2025 del 15/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ruscitti impugna l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto del GIP che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in forma diretta fino a euro 700.985,60, unicamente o alternativamente nei confronti di Mo.Te. Ambiente S.p.A. e, sussidiariamente, nei confronti del ricorrente. Il ricorso articola due motivi: (1) violazione dell'art. 627 c.p.p. per aver disatteso i principi stabiliti nella precedente sentenza di annullamento con rinvio, in particolare la natura residuale del sequestro per equivalente rispetto all'aggressione del patrimonio sociale e la subordinazione del sequestro alla verifica del periculum in mora; (2) violazione dell'art. 321, commi 2 e 2-bis, c.p.p. per carenza di motivazione sul requisito del periculum in mora, motivazione ritenuta tautologica e omissiva rispetto alla presenza di ingenti beni societari aggredibili, con mancanza di valutazione sulla proporzionalità e adeguatezza della misura e sull'eventuale dispersione dei beni in capo all'indagato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti esposti, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa al Tribunale di Teramo per nuovo esame dell'istanza ex art. 324 c.p.p.. La Corte ha precisato che il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo al principio di diritto ma anche alle premesse logico-giuridiche dell'annullamento: va esclusa la possibilità di sequestro diretto nei confronti dell'amministratore se la società era l'effettiva beneficiaria autonoma del profitto; il sequestro diretto può essere confermato nei confronti della società per le somme rinvenute fino a euro 700.985,60, ma solo previa valutazione e motivazione espressa sul periculum in mora (non basata sulla sola fungibilità del denaro). Solo in caso di incapienza della liquidità sociale potrà essere disposto il sequestro per equivalente, nei confronti della società o, sussidiariamente, dell'amministratore, sempre con adeguata verifica del periculum e dell'eventuale acquisizione diretta del profitto da parte del singolo.
Norme richiamate
art. 316-bis cod. pen.
Norma del codice penale richiamata quale fattispecie di reato addebitata; la sentenza prende atto della contestazione ma il focus è sulle misure cautelari e sulla loro corretta applicazione
art. 5-24, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
Richiamato il regime di responsabilità amministrativa degli enti; la confisca diretta o il sequestro possono riguardare il patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dal reato (art. 19 d.lgs. 231/2001 citato nel corpo della sentenza)
art. 627 cod. proc. pen.
Richiama i limiti e gli effetti dell'annullamento con rinvio: il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo al principio giuridico ma anche alle premesse logico-giuridiche del provvedimento di legittimità; non è consentito riesaminare ex novo questioni che costituiscono i presupposti della pronuncia di annullamento
art. 321, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen.
Impiego per censurare la carenza motivazionale sul periculum in mora; la Corte richiede una motivazione specifica e non meramente tautologica circa il rischio che le cose oggetto di sequestro possano essere disperse o deteriorate
art. 322-ter cod. pen.
Norma prevista per la confisca per equivalente e per l'applicazione del sequestro in funzione di confisca nei confronti di chi ha tratto profitto dal reato; la Corte indica che può operare nei confronti dell'amministratore se non sussiste autonomia della società o se il profitto sia stato incamerato dall'indagato
art. 19, d.lgs. n. 231 del 2001
Consente la confisca e il sequestro nei confronti della persona giuridica; la Corte sottolinea la priorità dell'aggressione del patrimonio sociale e la possibilità, subordinata all'accertamento dell'incapienza, di procedere al sequestro per equivalente
art. 324 cod. proc. pen.
Norma richiamata come riferimento procedurale per il nuovo esame dell'istanza da parte del Tribunale in ottemperanza al rinvio disposto dalla Cassazione
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamata solo per indicare che si è proceduto con trattazione scritta
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione annulla con rinvio, il giudice del rinvio deve uniformarsi non soltanto al principio di diritto ma anche alle premesse logico-giuridiche che hanno motivato l'annullamento; non può riesaminare ex novo questioni che sono i presupposti della pronuncia di legittimità
- Il sequestro diretto ai fini di confisca sulle somme è prioritario rispetto al sequestro per equivalente: prima va verificata l'effettiva disponibilità di liquidità nel patrimonio dell'ente beneficiario del profitto
- Il sequestro per equivalente in capo all'amministratore è residuale e richiede preventiva verifica che il profitto non sia rimasto nella disponibilità della società e che l'amministratore abbia effettivamente incamerato il profitto
- La valutazione del "periculum in mora" deve essere specifica e motivata: non è sufficiente richiamare la fungibilità del denaro o formulare affermazioni tautologiche; il giudice deve indicare i motivi concreti per cui, nella pendenza del giudizio, le cose potrebbero essere disperse, modificate o sottratte
- La misura cautelare anticipatoria della confisca deve rispettare i criteri di adeguatezza e proporzionalità rispetto alla finalità di anticipazione dell'ablazione, tenendo conto della capacità di reperire il profitto nel patrimonio della persona giuridica prima di estendere l'aggressione al patrimonio personale
- In caso di incapienza della liquidità societaria, il sequestro per equivalente può essere disposto sulla società o, sussidiariamente, sul singolo, ma sempre con espressa e motivata valutazione del periculum in mora e dell'effettiva situazione patrimoniale
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