Sentenza del 20/11/2019 n. 6467 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Notificazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso della persona fisica è dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad agire. La decisione non accerta, né può considerarsi prova, che la persona fisica fosse effettivamente amministratore di fatto della società: tale qualifica non costituisce oggetto del giudizio, limitato alla verifica della legittimazione processuale rispetto all’atto impugnato. Il principio è conforme a Cassazione n. 26492/2014.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un atto impositivo formalmente rivolto alla società, pur essendo stato notificato personalmente a lui in quanto ritenuto amministratore di fatto della società stessa. La questione riguarda la legittimazione ad agire nel processo tributario: la persona fisica non può impugnare in proprio un atto destinato alla società, se non è il soggetto direttamente inciso dall’atto o se non agisce quale rappresentante legittimato della società.
Norme richiamate
Principi processuali in materia di legittimazione ad agire nel processo tributario
Può impugnare l’atto tributario il soggetto al quale l’atto è giuridicamente riferibile e che ne subisce direttamente gli effetti. La mera notifica personale dell’atto a un soggetto diverso dal destinatario, anche se ritenuto amministratore di fatto, non gli attribuisce automaticamente la legittimazione a ricorrere in proprio.
Cassazione, sentenza n. 26492/2014
La declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione non implica un accertamento positivo o negativo della qualità di amministratore di fatto, perché tale questione resta estranea all’oggetto del giudizio.
Massime di principio
- Nel processo tributario occorre distinguere tra il destinatario giuridico dell’atto e la persona cui l’atto è stato materialmente notificato.
- La persona fisica non può impugnare in proprio un atto intestato alla società, salvo che dimostri una autonoma e diretta lesione della propria posizione giuridica o agisca in qualità di rappresentante legittimato della società.
- La notifica dell’atto a un presunto amministratore di fatto non equivale, da sola, a un accertamento definitivo di tale qualifica.
- Una pronuncia di inammissibilità per difetto di legittimazione è una decisione processuale e non dovrebbe essere interpretata come conferma sostanziale della responsabilità o del ruolo societario attribuito al ricorrente.
- Per contestare efficacemente la pretesa tributaria, il soggetto interessato deve verificare chi sia il destinatario formale dell’atto e proporre il ricorso nella corretta qualità processuale.
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