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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35461/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per la sottoscrizione personale del ricorrente (mancanza della firma del difensore cassazionista). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000, ritenendo non emersi elementi che escludessero la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'estensione dell'effetto favorevole di una impugnazione proposta da un coimputato, relativa all'estinzione del reato rispetto a una decisione di merito divenuta irrevocabile per il Pagnanini in data 6/12/2022. Il ricorso per cassazione è stato invece dichiarato inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'interessato e non firmato da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, requisito introdotto dalla legge n.103/2017

Norme richiamate

  • Legge n. 103/2017

    Con la legge n.103/2017 è stata esclusa la possibilità per l'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione; il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione

  • Codice di procedura penale, art. 571 comma 1

    Prevede la necessità della sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte del difensore abilitato; la Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare l'inammissibilità

  • Codice di procedura penale, art. 613 comma 1

    Ulteriore richiamo formale alla necessità di costituzione e rappresentanza tecnica nella cassazione; utilizzato dalla Corte per confermare il requisito della firma del difensore iscritto all'albo speciale

  • Giurisprudenza (Sez. U., 21.12.2017, Aiello)

    Sentenza Sez. U. 21.12.2017 (Aiello)

    Precedente che ha chiarito l'interpretazione della legge n.103/2017 e l'obbligo di sottoscrizione del ricorso da parte del difensore cassazionista; richiamato per confermare l'orientamento

Massime di principio

  • Dopo la legge n.103/2017 il ricorso per cassazione non può essere proposto e sottoscritto personalmente dall'imputato: è necessaria la firma di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, pena l'inammissibilità
  • La mera autentica della firma del ricorrente da parte del difensore incaricato non sostituisce la sottoscrizione del ricorso da parte del difensore cassazionista; il ricorso sarà considerato posto dal ricorrente stesso e dunque inammissibile
  • In caso di inammissibilità per vizi formali come la mancanza della firma del difensore cassazionista il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma a titolo di ammenda/cassa delle ammende, salvo prova di assenza di colpa
  • Se si intende ottenere l'estensione degli effetti di impugnazioni di coimputati (es. per estinzione del reato), è fondamentale affidare tempestivamente l'incarico a un difensore abilitato alla cassazione e curare la regolarità formale degli atti
  • Prima di depositare un ricorso per cassazione verificare sempre che il difensore sia iscritto nell'albo speciale e che la sottoscrizione apposta sul ricorso sia del difensore stesso, non solo un'autentica

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