Cassazione Penale, Sentenza n. 47275/2024 del 20/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la nullità assoluta dell'udienza del 6.3.2024 e dell'ordinanza impugnata per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza sia al condannato sia al difensore di fiducia tempestivamente nominato. Il ricorrente aveva nominato un nuovo difensore mediante dichiarazione resa all'ufficio matricola della casa circondariale (e invio via PEC alla cancelleria), ma l'avviso di fissazione era stato notificato a un difensore d'ufficio, dopo aver constatato la cancellazione volontaria del precedente difensore. In atti mancava copia della notifica al condannato. Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza e contestava il rigetto dell'istanza di misure alternative per assenza di indicazione del luogo dove espiare la pena
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha considerato che la nomina del nuovo difensore risultava dalla dichiarazione resa all'ufficio matricola e che, ai sensi dell'art. 123, comma 1, c.p.p., tale dichiarazione ha efficacia come se fosse stata ricevuta dall'autorità giudiziaria; ne consegue la violazione del diritto di difesa per mancata comunicazione al difensore di fiducia della fissazione dell'udienza. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata (e il procedimento rimesso al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame e per regolare notifica e ulteriore valutazione delle misure alternative)
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen. (lett. c))
Norma richiamata per formulare il motivo di impugnazione (nullità dell'udienza/provvedimento), usata in combinato con l'art. 179 per i termini e le modalità di ricorso contro provvedimenti del giudice
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato unitamente all'art. 178 per la struttura del motivo di ricorso in cassazione contro provvedimenti di merito (denuncia di nullità dell'udienza e del provvedimento)
art. 123, comma 1, cod. proc. pen.
«hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria»
La dichiarazione resa dal detenuto all'ufficio matricola ha efficacia equipollente a quella ricevuta dall'autorità giudiziaria: pertanto la nomina del difensore di fiducia risultante dall'ufficio matricola doveva essere considerata conoscibile dall'autorità giudicante e la mancata comunicazione al difensore costituisce violazione del diritto di difesa
Massime di principio
- La dichiarazione di nomina del difensore resa al registro/ufficio matricola della casa circondariale produce effetti processuali rilevanti e può sostituire l'ulteriore adempimento formale di trasmissione, ai sensi dell'art. 123 c.p.p.; l'autorità deve tenerne conto
- La mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia effettivamente nominato configura violazione del diritto di difesa e può determinare la nullità dell'udienza e dei provvedimenti adottati
- Chi impugna deve dimostrare la mancata comunicazione o la carenza di conoscibilità dell'atto; tuttavia quando esiste prova documentale della nomina in ufficio matricola, l'onere ricade sull'autorità procedente di giustificare la corretta notifica
- In casi simili il rimedio pratico è chiedere l'annullamento dell'atto e la rinnovazione dell'udienza con regolare notifica al difensore di fiducia; se il ricorrente intende ottenere misure alternative, è utile indicare tempestivamente il domicilio o il luogo idoneo per l'espiazione
- Per evitare contestazioni, le cancellerie dovrebbero integrare le comunicazioni intercorrendo con gli uffici matricola delle carceri o richiedere copia della dichiarazione di nomina quando vi siano cambi di difensore registrati
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