Cassazione Civile, Ordinanza n. 15299/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite riguardava una cartella di pagamento relativa a IRPEF e ILOR per gli anni d'imposta 1985 e 1986, notificata nel 2010 e derivante da due sentenze tributarie passate in giudicato. I contribuenti, eredi del destinatario originario, avevano impugnato la cartella sostenendo che si trattasse della duplicazione di una cartella già emessa nel 2007 e quindi nulla per violazione del ne bis in idem; avevano inoltre eccepito la decadenza dei termini di riscossione ex art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602 del 1973. Il giudizio di primo grado si era concluso con accoglimento del ricorso dei contribuenti e in appello la decisione era stata confermata. In Cassazione l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso principale, mentre i contribuenti hanno resistito e proposto ricorso incidentale. Nel corso del giudizio, tuttavia, i contribuenti hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi ('rottamazione-ter' e poi attestazioni di pagamento anche in relazione a una successiva definizione), depositando la domanda e le ricevute di pagamento, con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti sui medesimi carichi.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 119 del 2018 e della documentazione attestante il perfezionamento del pagamento. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate. La Corte ha inoltre escluso la debenza del doppio contributo unificato, osservando che tale misura si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile analogicamente alle ipotesi di estinzione per definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 conv. con modif. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136
La definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione comporta la sospensione del giudizio se il debitore dichiara la pendenza della lite e si impegna a rinunciarvi; l'estinzione del giudizio è subordinata al perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti.
d.l. 30 aprile 2019, n. 34 conv. con modif. dalla L. 28 giugno 2019, n. 58
È richiamato come intervento modificativo e aggiornativo della disciplina della rottamazione-ter.
art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È la disposizione invocata dai contribuenti per la dedotta decadenza dai termini di riscossione.
art. 30, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato nella disciplina della definizione agevolata per escludere gli interessi di mora dai carichi definibili.
art. 27, comma 1, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
Richiamato nella disciplina della definizione agevolata per escludere sanzioni e somme aggiuntive dai carichi definibili.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata dei carichi e deposita la prova del perfezionamento dei pagamenti, il giudizio pendente avente ad oggetto quei medesimi carichi deve essere dichiarato estinto.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata presuppone non solo la domanda con impegno a rinunciare alla lite, ma anche l'effettivo perfezionamento della procedura mediante pagamento delle somme dovute e la relativa produzione documentale in giudizio.
- La disciplina del doppio contributo unificato, avendo natura lato sensu sanzionatoria, non è applicabile analogicamente oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- L'adesione alla rottamazione dei carichi incide sul processo in corso indipendentemente dalla fondatezza delle originarie censure sulla cartella, perché determina la cessazione della materia del contendere nei limiti previsti dalla legge.
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