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Sentenza

Sentenza n. 217/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019, avente per oggetto “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”; - dell'Allegato A alla medesima, recante il “Metodo Tariffario Idrico 2020-2023 – MTI-3”; - ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Umbra Acque S.p.A. il 15/3/2022: - della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 639/2021/R/IDR del 30 dicembre 2021, avente per oggetto “Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”; - ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Umbra Acque S.p.A. il 26/7/2022: per l'annullamento, nei limiti degli interessi della ricorrente: - della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 229/2022/R/IDR del 24 maggio 2022, avente per oggetto “conclusione del procedimento per il riesame di taluni criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano (sezione prima) nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022”; - ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Umbra Acque S.p.A. il 23/12/2022: per l'annullamento, nei limiti degli interessi della ricorrente: - della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 495/2022/R/IDR del 13 ottobre 2022, avente per oggetto “Riapertura dei termini per l'anticipazione finanziaria volta alla mitigazione degli effetti connessi alla crescita del costo dell'energia elettrica sui gestori del servizio idrico integrato” (doc. 1); - ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202000537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibere ARERA di approvazione del metodo tariffario idrico MTI-3, di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, di riesame dei relativi criteri e di riapertura dei termini per l’anticipazione finanziaria destinata a mitigare l’aumento del costo dell’energia elettrica

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la delibera ARERA n. 580/2019/R/IDR e il relativo Allegato A, recante il Metodo Tariffario Idrico 2020-2023 (MTI-3), nonché, con successivi motivi aggiunti, le delibere n. 639/2021/R/IDR, n. 229/2022/R/IDR e n. 495/2022/R/IDR, concernenti rispettivamente l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, il riesame di alcuni criteri in ottemperanza a precedenti ordinanze del TAR e la riapertura dei termini per l’anticipazione finanziaria destinata a mitigare l’incremento dei costi dell’energia elettrica. Nel corso del giudizio, alla luce dell’evoluzione del quadro fattuale, normativo e giurisprudenziale, la società ha dichiarato di non poter più conseguire alcuna utilità concreta dall’impugnazione e ha chiesto che fosse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della ricorrente secondo cui l’impugnazione non era più idonea a procurarle un’utilità concreta. Il Collegio ha escluso la soccombenza virtuale della ricorrente ai fini delle spese, rilevando che, al momento della proposizione dei ricorsi, l’indirizzo giurisprudenziale sulle questioni controverse non era chiaro e univoco e che la definizione delle medesime questioni era intervenuta soltanto con la decisione dell’Adunanza Plenaria n. 16 del 7 novembre 2025. Poiché le pronunce invocate dall’amministrazione erano successive alla proposizione del ricorso, il TAR ha ritenuto giustificata la compensazione integrale delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso quando il ricorrente dichiara di non poter più conseguire alcuna utilità concreta dall’impugnazione.

  • art. 84, comma 2, c.p.a.

    La compensazione delle spese è giustificata da gravi ed eccezionali ragioni, qui individuate nell’incertezza dell’indirizzo giurisprudenziale esistente al momento della proposizione del ricorso e nella successiva definizione delle questioni controverse.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, in ragione dell’evoluzione del quadro fattuale, normativo o giurisprudenziale, il ricorrente dichiara di non poter più conseguire dall’annullamento dell’atto un’utilità concreta e attuale.
  • Ai fini della regolazione delle spese, la sopravvenuta improcedibilità non comporta automaticamente la soccombenza virtuale del ricorrente: la compensazione può essere disposta quando, al momento della proposizione del ricorso, l’indirizzo giurisprudenziale sulle questioni controverse non era chiaro e univoco e la soluzione è intervenuta solo successivamente.
  • Pronunce giurisprudenziali successive alla proposizione del ricorso non possono essere utilizzate, di per sé, per affermare la soccombenza virtuale della parte ricorrente ai fini della liquidazione delle spese, quando al momento dell’instaurazione del giudizio sussisteva un’obiettiva incertezza interpretativa.

Come è indicizzato

MaterieServizio idrico integratoRegolazione dell'energia (ARERA)Estinzione, perenzione e improcedibilità
RamiServizi pubbliciAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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