Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18030/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente)

La controversia

Una società agente aveva convenuto in giudizio la società preponente per far accertare l'illegittimità della risoluzione anticipata del contratto di agenzia comunicata con raccomandata e per ottenere provvigioni, indennità di mancato preavviso, indennità di cessazione del rapporto e risarcimento danni. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto solo una somma per provvigioni maturate dopo lo scioglimento, ritenendo legittima la risoluzione per clausola risolutiva espressa collegata al mancato raggiungimento di un budget minimo di produzione. La Corte d'appello aveva confermato, valorizzando la clausola contrattuale che prevedeva la risoluzione immediata in caso di scostamento dal minimo di vendita e ritenendo sufficiente tale pattuizione a escludere il diritto dell'agente alle indennità ex artt. 1750 e 1751 c.c. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: con il primo si denunciava la violazione degli artt. 1750, 1751 e 2119 c.c. e degli artt. 9 e 10 AEC Industria, sostenendo che la clausola risolutiva espressa non poteva, da sola, legittimare il recesso in tronco senza verificare la sussistenza di una giusta causa di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto; con il secondo si denunciava la violazione dei principi di buona fede e correttezza e dell'art. 2119 c.c. per tardività/immediatezza difettosa della contestazione dell'inadempimento, in quanto la preponente aveva contestato solo dopo alcuni mesi il mancato raggiungimento del budget del primo trimestre 2005.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente considerato assorbente la clausola risolutiva espressa senza verificare se l'inadempimento dell'agente integrasse anche una giusta causa di recesso immediato ai sensi dell'art. 2119 c.c. e, in materia di agenzia, dell'art. 1751, comma 2, c.c. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia uniformandosi ai principi affermati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1750 c.c.

    Richiamato per affermare che, nel contratto di agenzia a tempo indeterminato, il recesso ordinario richiede il preavviso e che la sua disciplina non può essere elusa automaticamente mediante pattuizioni risolutive che consentano il recesso in tronco senza i presupposti di legge.

  • art. 1751 c.c.

    Il recesso senza preavviso della preponente è consentito solo se interviene una causa che impedisce la prosecuzione anche provvisoria del rapporto; il giudice deve quindi verificare la giusta causa anche quando sia invocata una clausola risolutiva espressa.

  • art. 2119 c.c.

    La giusta causa di recesso immediato richiede un inadempimento di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto; il mancato raggiungimento del budget non può essere ritenuto automaticamente sufficiente senza tale verifica.

  • artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1, c.p.c.

    Sono richiamati solo per la trattazione del ricorso in camera di consiglio nel testo applicabile ratione temporis.

  • art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022

    Richiamato per individuare la disciplina processuale applicabile ratione temporis.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato nel secondo motivo in relazione al dovere di correttezza e alla tempestività della contestazione dell'inadempimento.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato nel secondo motivo in relazione al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto e alla necessità di tempestiva contestazione.

  • art. 9 A.E.C. Industria del 20 marzo 2002

    Richiamato dalla ricorrente insieme alle clausole contrattuali per sostenere la disciplina del rapporto di agenzia e delle conseguenze del recesso.

  • art. 10 A.E.C. Industria del 20 marzo 2002

    Richiamato dalla ricorrente insieme alle clausole contrattuali per sostenere la disciplina del rapporto di agenzia e delle conseguenze del recesso.

Massime di principio

  • Nel contratto di agenzia, la previsione contrattuale di una clausola risolutiva espressa non esonera il giudice dal verificare se l'inadempimento dedotto integri anche una giusta causa di recesso immediato ai sensi dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 1751, comma 2, c.c.
  • Il recesso senza preavviso della preponente nel rapporto di agenzia è legittimo solo quando l'inadempimento dell'agente sia di gravità tale da impedire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, avuto riguardo alla concreta incidenza della condotta sull'equilibrio contrattuale e alla fiducia tipica del rapporto.
  • Una clausola che collega la risoluzione immediata al mancato raggiungimento di obiettivi di vendita può essere valida solo nei limiti in cui, nel caso concreto, il fatto integri effettivamente una giusta causa di recesso; non basta il mero richiamo convenzionale all'inadempimento.
  • La valutazione della giusta causa nel rapporto di agenzia richiede un apprezzamento complessivo della gravità dell'inadempimento e delle dimensioni economiche del contratto, non una automatica equiparazione tra violazione del budget e legittimità del recesso in tronco.

Come è indicizzato

MaterieAgenzia
RamiContratti
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.